Adempimenti

Crollo dei ricavi, credito d’imposta del 20% con l’aumento di capitale

Il trattamento contabile del tax credit per la il rafforzamento patrimoniale delle Pmi

ADOBESTOCK

di Franco Roscini Vitali

Il decreto legge Rilancio 34/20 contiene alcune disposizioni relative a taluni incentivi che impongono alle imprese attenzione agli aspetti contabili.

L’articolo 26 si occupa delle imprese con ricavi superiori a 5 milioni fino a 50 milioni di euro che deliberano, dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale non inferiore a 250mila euro. I soggetti (soci) che effettuano conferimenti hanno diritto a un credito d’imposta del 20% calcolato sull’aumento di capitale integralmente versato: il credito si ferma a un aumento di 2 milioni e, pertanto, non può superare 400 mila euro, ma non spetta alle società che controllano direttamente o indirettamente la conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d’imposta spetta in presenza di una riduzione dei ricavi, a causa di Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dello stesso periodo 2019: si utilizza, nella dichiarazione dei redditi relativa all’effettuazione dell’aumento di capitale, in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa e nelle dichiarazioni successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

Per i gruppi si fa riferimento ai ricavi su base consolidata, pertanto escludendo quelli infragruppo. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipologia prima del 31 dicembre 2023 comporta la decadenza del beneficio: inoltre la partecipazione deve essere detenuta fino al 31 dicembre 2023.

Dal lato delle imprese, invece, è previsto per quelle con ricavi da 10 a 50 milioni di euro, un incremento del credito d’imposta che diventa pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale: questo, a seguito dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.

Il credito d’imposta spetta, se sono rispettate alcune condizioni: per esempio, imprese che non rientrano al 31 dicembre 2019 tra quelle in difficoltà ai sensi del regolamento Ue 651/14, in regola con il pagamento di tributi e contributi, in regola con le disposizioni edilizie e così via.

Come trattare l’aiuto in bilancio
Dal punto di vista contabile, il credito d’imposta si iscrive nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari” dello stato patrimoniale con contropartita, in avere, la voce 20 del conto economico, relativa alle imposte dell’esercizio: se l’utilizzo avviene in più esercizi, la voce “Crediti tributari” resta iscritta nello stato patrimoniale e si utilizza in contropartita dei debiti (Debiti tributari e Crediti tributari).

Con riferimento al conto economico, trattandosi di un credito d’imposta, la contabilizzazione, per quanto prevede l’Oic 25 avviene nella voce 20 nella quale si iscrivono tutte le imposte, oneri accessori compresi, incluse le rettifiche alle stesse: di conseguenza, i debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta.

Pertanto, tutte le imposte, con segno dare e avere, confluiscono nella voce 20, compresi i crediti di imposta se la legge li definisce tali: in sostanza, i crediti di imposta riducono il “costo” delle imposte. Nella nota integrativa, se rilevante, dovrebbe essere illustrato l’effetto sul tax rate.

Le conseguenze sulla fiscalità
Quanto illustrato per i crediti d’imposta vale per gli incentivi in favore delle imprese qualificati come tali dal decreto: la conseguenza logica è che tutti i crediti di imposta non sono tassati perché le imposte dirette, salvo eventuale diversa previsione, non sono deducibili e, se di segno avere non sono tassate. Invece, nel caso degli incentivi, contenuti nel decreto, costituiti da “detrazioni” d’imposta, il calcolo della fiscalità sconta direttamente l’effetto della detrazione: se la detrazione spetta con modalità differite si iscrive un credito d’imposta nella voce C.II.5-bis “Crediti tributari” dello stato patrimoniale.

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