1. In sintesi
Rush finale per il modello di certificazione di lavoro dipendente e assimilati. Presente all’interno della CU 2025, va rilasciata entro il 16 marzo 2025 (quest’anno entro il 17 marzo 2025, essendo il 16 giorno festivo), ai dipendenti percettori residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir.
La Certificazione va dunque trasmessa telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025.
Le Entrate con provvedimento 9454/2025 dello scorso 1° gennaio hanno approvato la Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni per la compilazione, con le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
2. Le novità della certificazione di lavoro dipendente 2025
Le novità presenti nella CU 2025 – Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati 2025 riguardano quanto segue:
• nella sezione dei dati anagrafici riservati ai percipienti esteri, in presenza di lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, vanno compilate le nuove caselle 42 (il luogo di attinenza che indica la località di residenza estera) e 46 (frontaliere), mentre, in base al nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 83/2023 (convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera), nei punti da 451 a 454 trova posto l’abbattimento fino a un massimo del 20% relativo alle ritenute, alle addizionali regionali, all’addizionale comunale e all’acconto dell’addizionale comunale, di cui ha beneficiato il frontaliere svizzero;
• relativamente ai fringe benefits, nella sezione dedicata agli altri dati, al punto 474 viene esposta la quota di compensi in natura che, a norma delle 213/2023, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore a euro 1.000 (al punto 475 figurano i fringe benefits esclusi dal reddito fino alla soglia di 2.000 euro che sono riservati ai lavoratori con figli fiscalmente a carico) ;
• viene indicata ai punti 671 – 673 della sezione destinata alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni sanitarie aggiuntive finalizzata al taglio dei tempi delle liste d’attesa ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del Dl 73/2024;
• debutta una nuova sezione dedicata al bonus Natale vale a dire all’indennità una tantum di 100 euro ex articolo 2-bis del Dl 113/2024, convertito con modificazioni dalla legge 143/2024, esclusa dalla partecipazione al reddito di lavoro dipendente, rivolta ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024 e con almeno un figlio fiscalmente a carico, che è esclusa dalla partecipazione al reddito di lavoro dipendente (punti 721 – 731).
• vengono collocati i dati dell’assegno unico universale nella sezione riservata all’Inps, a partire dai dati relativi all’anno 2024, per consentire all’agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più preciso e completo sulla base della situazione risultante negli archivi Inps al 31 dicembre di ogni anno.
Attenzione. La sezione dei dati anagrafici riservati ai percipienti esteri deve essere compilata quando il percipiente il reddito da lavoro dipendente è un soggetto non residente.
Esempio 1
Saverio Razzi, lavoratore dipendente presso un’azienda agricola in forma di s.r.l., nel 2024 ha avuto a carico due figli nel 2024 e ha percepito fringe benefits per euro 2.000. Come va compilata dal sostituto di imposta la Certificazione di lavoro dipendente 2025?
In deroga all’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir, limitatamente al periodo d’imposta 2024, è innalzato a 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dei fringe benefit. Nella sezione dedicata agli altri dati della Certificazione dei redditi lavoro dipendente 2025, va esposto l’importo di euro 2.000 al punto 475 che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

3. Le modalità e i termini di presentazione
La CU 2025 – Certificazione di lavoro dipendente, che si compone di una versione ordinaria (modello ordinario)e di una versione sintetica (modello sistetico), va inviata dal sostituto di imposta all’agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025, visto che il 16 marzo 2025 è giorno festivo.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate come emerge dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, che viene rilasciata per via telematica.
La versione sintetica va consegnata al sostituito entro il termine ultimo del 17 marzo 2025.

4. L’invio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente all’Agenzia
Il flusso telematico destinato all’agenzia delle Entrate, presente nella versione ordinaria della CU 2025, relativo alla Certificazione di lavoro dipendente e assimilati si compone di tre parti ben distinte quali:
1. Il frontespizio (informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica);
2. Il quadro CT (informazioni sulla ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate);
3. La Certificazione unica 2025 (dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale).
I sostituti d’imposta possono a loro discrezione suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, fermo restando che è consentito trasmettere flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2025
Se un contribuente nell’anno 2024 ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica è esonerato dalla presentazione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi quando sono state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.
Analogamente, alle stesse condizioni, è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi il soggetto titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il casellario delle pensioni, fermo restando che il contribuente esonerato può presentare la dichiarazione dei redditi se nell’anno 2024 abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi quando l’importo delle detrazioni della presente certificazione include detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che devono essere restituite.
Da ultimo, se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati dalla Certificazione, anche altri redditi (ad esempio, altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono o meno le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Attenzione. Nel caso in cui il contribuente riscontri degli errori nella Certificazione 2025, deve rivolgersi al proprio sostituto d’imposta per la correzione dei dati.
6. I soggetti obbligati a rilasciare la Certificazione di lavoro dipendente 2025
Sono tenuti ad inviare la CU 2025 – Certificazione di lavoro dipendente i datori di lavoro e i sostituti di imposta o enti, oltre agli enti pubblici o privati che nel 2024 hanno erogato somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte o che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali Inps o alla Gestione dipendenti pubblici e/o premi assicurativi Inail (articoli 23 e 24, del Dpr 600/1973).
Devono inviare il flusso anche i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi Inail, nonché quelli che nello stesso anno hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono tenuti alla contribuzione Inps (ad esempio, le aziende straniere che impiegano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia) e i titolari di posizione assicurativa Inail per il personale assicurato.
In effetti, anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano con la Certificazione in esame 2025 i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Inail.
La Certificazione in parola deve essere presentata anche da tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta iscritte alle gestioni confluite nell’Inps gestione dipendenti pubblici, dagli enti con personale iscritto per opzione all’Inps gestione dipendenti pubblici, oltre che dai soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa Enpdep.
I dati contenuti nella Certificazione in esame coinvolgono l’imponibile contributivo Inps Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali e assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.
7. La sezione «Dati fiscali» della Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
La sezione «Dati fiscali» della Certificazione di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale accoglie:
• le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva o ancora a tassazione separata (ad esempio, arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006);
• gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella sezione “Dati anagrafici” i dati anagrafici relativi al soggetto deceduto.
Nei punti 1 e 2 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir e di disposizioni particolari, evidenziati ai punti 431 e 412, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito.
Nel punto 1 figurano i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, mentre nel punto 2 i redditi per i quali il contratto di lavoro è a tempo determinato (ad esempio, borse di studio, che ai sensi della circolare Mef 326/E/1997 costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente).
Esempio 2
La Paletta s.p.a. rilascia la Certificazione dei redditi di lavoro dipendente 2025 alla lavoratrice Isabella Ranen, che ha percepito redditi da lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, nel 2024 per euro 22.976,19, prestando la sua attività lavorativa per 365 giorni. Come si compila la Certificazione di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale relativa al 2024?
Nella Certificazione di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale presente all’interno del modello CU 2025, nella sezione dedicata ai dati fiscali, al punto 1, compare l’importo di euro 22.976,19, mentre, al punto 6, figurano i giorni di lavoro pari a 365.

8. Il bonus Natale
A seguito dell’approvazione dell’articolo 2-bis del Dl 113/2024 per l’anno 2024 compete un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro svolto nell’anno, che viene esclusa dal reddito complessivo.
L’indennità tredicesima mensilità (cd. bonus Natale) viene erogata in presenza di determinati requisiti:
• reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
• almeno un figlio, anche nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico;
• imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del Tuir, eccetto quelli da pensione, percepiti dal lavoratore di importo superiore a quello della detrazione spettante, ex articolo 13, comma 1, del Tuir.
Tuttavia, l’indennità è riconosciuta su richiesta del lavoratore che autocertifica per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli.
In seguito, il sostituto d’imposta verifica in sede di conguaglio la spettanza della stessa e, in caso di non spettanza, effettua il recupero del relativo importo.
L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente beneficia della stessa indennità.
Nel punto 721 deve essere indicato il reddito di cui all’articolo 49 del Tuir, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, per verificare che l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Tuir.
Al punto 723 compare l’importo dell’indennità che il sostituto d’imposta ha erogato al dipendente.
In caso di obbligo di recupero dell’indennità precedentemente erogata, ma non spettante, al punto 725 si espone l’ammontare dell’indennità recuperata entro il termine prescritto per le operazioni di conguaglio.
Esempio 3
La Sonzogno Sarls rilascia la Certificazione di lavoro dipendente 2025 a Simone Previdente, a cui ha erogato nel 2024 il bonus Natale di euro 100 dal momento che ne ricorrevano tutti i requisiti previsti per legge. Nello specifico, il dipendente ha un reddito complessivo (reddito da lavoro dipendente) relativo al 2024 di euro 22.976,19 e ha un figlio a suo carico. Come va compilata la Certificazione dei redditi di lavoro dipendente 2025?
Nella Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale presente all’interno del modello CU 2025, nella sezione relativa all’indennità tredicesima mensilità, al punto 721 va riportato il reddito di euro 22.976,19, mentre al punto 723 va evidenziato l’importo di euro 100.

9. Il regime sanzionatorio
L’omessa, tardiva o errata presentazione della CU 2025 è punita con una sanzione pari a 100 euro per ogni Certificazione con un massimo di 50.000 euro.
Tuttavia, la sanzione si riduce a euro 33,33 per ogni Certificazione con un massimo di 20.000 euro se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dal termine finale di presentazione.


