Da ordinario a semplificato senza vincolo triennale
L’opzione per il regime della registrazione Iva delle imprese minori è vincolante solo se si applica il regime semplificato. Inoltre, ragionamenti esposti dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 64/E del 14 settembre scorso sul passaggio di un contribuente dal regime semplificato di cui all’articolo 66 Tuir al regime forfettario (legge n. 190/2014) sembrano adattarsi anche all’ipotesi di chi passa dal regime ordinario a quello semplificato, diversamente da quanto fu affermato dalla stessa Agenzia nel corso di un forum di inizio anno. Vediamo perché.
Il caso affrontato nella risoluzione n. 64/E riguarda una contribuente che, nonostante fosse in possesso dei requisiti per il regime forfettario, sino al 2016 aveva scelto di restare in contabilità semplificata. Per il 2017 è stata fatta l’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/73 (contabilità semplificata col metodo del «registrato ai fini Iva»), ma per il 2018 l’intenzione era quella di entrare nel regime forfettario. Facoltà avallata dall’Agenzia, secondo la quale in un caso simile non opera:
•né il vincolo triennale dell’articolo 3 del Dpr n. 442/97 (disciplina generale delle opzioni in materia di imposte dirette e Iva), in quanto il semplificato rappresenta comunque un «regime naturale» per il contribuente che ne possiede i requisiti (nonostante abbia anche i requisiti per il forfettario);
•né il vincolo triennale di cui al predetto comma 5 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/1973, poiché quest’ultimo rileva «solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato» e non per coloro che cambiano regime, passando a quello forfettario (o, aggiungiamo noi, a quello ordinario).
Nel corso di un forum tenutosi il 24 gennaio 2018, fu posto all’Agenzia un quesito riguardante la sussistenza del vincolo triennale in caso di passaggio dall’ordinario al semplificato. Nella risposta (mai pubblicata ufficialmente) l’Agenzia, dopo aver ricordato che nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata in regime di cassa alla contabilità ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’articolo 18, comma 8 del Dpr n. 600/1973, affermò (in verità senza giustificare la conclusione) di ritenere sussistente il medesimo vincolo «anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa», trattandosi di una regola generale da applicare anche al caso concreto.
Ci pare che la corretta conclusione assunta con la risoluzione n. 64/E sia incompatibile con questa conclusione. Se, infatti, il regime semplificato, per chi dispone dei relativi requisiti, è un «regime naturale», chi passa dall’ordinaria alla semplificata non effettua alcuna «opzione vincolante» ma, semplicemente, ritorna al proprio «regime naturale». Stando così le cose, lo stesso contribuente potrà tornare in ordinaria anche l’anno successivo, non solo (obbligatoriamente) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/1973, ma anche in via facoltativa. Così come, in alternativa, se possiede i requisiti, potrà scendere al regime forfettario senza attendere alcun triennio. In entrambi i casi, l’eventuale opzione per il registrato di cui al comma 5 – effettuata in occasione del passaggio alla semplificata – non ha alcun rilievo, vincolando (come giustamente sostenuto dall’Agenzia) unicamente chi rimane nel semplificato. Solo una volta operata una scelta per un regime non naturale scatta il vincolo triennale, come giustamente affermano l’articolo 3 del Dpr n. 442/97 e il comma 8 dell’articolo 18 del Dpr n. 600/73 per chi passa dalla semplificata all’ordinaria. E come ribadisce l’articolo 1, comma 70, della legge n. 190/2014 per chi esce dal forfettario per scelta.