Controlli e liti

Dai nuovi interpelli un impulso per imprese e investitori

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di Fabrizio Capponi e Leonardo Grassi

Lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario approvato dal Cdm il 26 giugno reca - inter alia - una profonda revisione della disciplina degli interpelli, che potrebbe rivelarsi di estrema importanza e utilità pratica per imprese e investitori, italiani ed esteri.
Secondo la novella legislativa, infatti, in futuro, all’interpello ordinario (parere preventivo dell’amministrazione in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata di una norma tributaria rispetto al caso concreto) e a quello disapplicativo (richiesta di disapplicazione di una norma antielusiva), sino a oggi disciplinato dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, si aggiungeranno tre ulteriori tipologie di interpello:
•l’interpello “qualificatorio”, che, a differenza dell’ordinario, permetterà di ottenere un parere sulla qualificazione di una fattispecie concreta in merito alle corrette disposizioni tributarie applicabili ove sussistano - anche qui - obiettive condizioni di incertezza (e non siano esperibili le nuove procedure di ruling e dell’interpello sui nuovi investimenti previste dal decreto internazionalizzazione);
•l’interpello “probatorio”, volto a ottenere un parere dell’amministrazione finanziaria in merito alla sussistenza delle condizioni richieste per l’accesso a un determinato regime fiscale (e che “assorbirà”, tra gli altri, gli interpelli oggi previsti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni esimenti in tema di costi da black list o in tema di Cfc, così come gli interpelli volti alla disapplicazione della normativa sulle società di comodo);
•l’interpello “anti abuso”, volto a ottenere un parere preventivo in merito alla sussistenza o meno della fattispecie di abuso del diritto rispetto a un’operazione da porre in essere.
Sotto il profilo pratico, si evidenzia come, rispetto alle operazioni di M&A, gli interpelli di nuova introduzione - e segnatamente quello “qualificatorio” e quello “anti abuso” - possano favorire fortemente il realizzarsi di riorganizzazioni ed aggregazioni aziendali, consentendo la previa conoscenza della posizione dell’agenzia delle Entrate in merito a fattispecie concrete che, in tal modo, non potranno più essere oggetto di futura contestazione, assicurando così il raggiungimento di quella “certezza del diritto” che gli operatori auspicano per una consapevole scelta imprenditoriale di lungo periodo.
Si ricorda, infatti, che, ad oggi, un operatore (tipicamente fondi di private equity italiani o esteri) interessato a una target italiana non ha gli strumenti diretti per l’acquisizione di un parere preventivo del fisco su un’operazione da porre in essere (tipicamente, in merito alla presunta elusività della stessa), salvo che la fattispecie concreta non implichi l’applicazione di una disposizione dalla incerta portata e che, quindi, lo “strumento attivabile” diventi l’articolo 11 dello Statuto del contribuente, o salvo che sia proposto un interpello disapplicativo, la cui risposta, talune volte e in determinate circostanze, può contenere una sorta di parere dell’amministrazione sulla bontà di una operazione.
Inoltre, si rileva come una delle motivazioni per cui oggi troppo poco si ricorre all’interpello sia proprio il lungo tempo di durata del procedimento, che spesso mal si concilia con le ragioni economiche che portano il contribuente a interfacciarsi con l’amministrazione. Infatti, l’attuale impianto normativo prevede una risposta da parte degli uffici entro 120 giorni per l’interpello ordinario o 90 giorni per l’interpello disapplicativo i quali, tuttavia, spesso non vengono rispettati (per effetto di richieste ulteriori da parte dell’Agenzia).
In futuro, invece, gli uffici dovranno fornire una risposta, scritta e motivata, entro 90 o 120 giorni, a seconda delle varie tipologie di interpello considerate, e comunque, in ogni caso, in mancanza di risposta varrà l’istituto del silenzio-assenso che, da un lato consentirà agli operatori di avere una maggiore certezza in merito alle tempistiche da adottare, dall’altro consentirà di poter attuare, tempestivamente e preventivamente, le opportune modifiche alla struttura di una determinata operazione.

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