Controlli e liti

Dal 2017 verrà misurata l'affidabilità fiscale del contribuente

di Michele Brusaterra


Dal 2017 arrivano gli Isa, Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, che vengono collegati a un meccanismo di premialità.

L'intenzione è quella di sostituire velocemente gli studi di settore con i nuovi Isa, che hanno connotati simili, ma presupposti diametralmente opposti: mentre gli studi di settore, infatti, determinano la non congruità del contribuente rendendolo potenzialmente accertabile, gli indici premiano il soggetto maggiormente affidabile fiscalmente, affidabilità misurata attraverso dati contabili ed extra contabili, così come già avviene con gli studi di settore.

Notevole è la somiglianza fra i due istituti. Per quanto riguarda, infatti, la raccolta dei dati che servono poi per l'elaborazione della posizione di affidabilità del singolo contribuente, due sono i punti salienti: da una parte i contribuenti interessati dagli indici devono dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, mentre dall'altra l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, o dei loro intermediari, appositi programmi informatici finalizzati a essere di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui si è detto nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

La norma in commento parla, quindi, come avviene per gli studi di settore, di dati economici, contabili e strutturali dell'attività svolta. Dalle prime bozze di modelli che dovranno essere compilati, risulta esservi un quadro F per le imprese, e un quadro G per gli esercenti attività di lavoro autonomo, ove andranno indicati tutti i componenti positivi e negativi di reddito nonché i dati rilevanti ai fini Iva. Vi è poi un quadro A, che contiene i dati relativi al personale, un quadro B con le unità locali, un quadro C in cui indicare gli «elementi specifici dell'attività», un quadro D ove vanno inseriti i beni strumentali e, infine, un quadro E denominato semplicemente «Dati per la revisione».
Come si può ben comprendere, seppure da una descrizione sintetica, gli Isa assomigliano, come già si è detto, in tutto e per tutto agli studi di settore.

Anche il sistema di adeguamento corrisponde a quanto già avviene per gli studi. È stabilito, infatti, che per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti possono eventualmente indicare, nelle dichiarazioni fiscali relative all'Iva, alle imposte dirette e all'Irap, «ulteriori componenti positivi», che non risultano dalle scritture contabili, al fine di «migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11». In caso di adeguamento non trovano applicazione, sulle maggiori imposte, né sanzioni, né interessi ma a condizione che i versamenti vengano eseguiti entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda il cosiddetto regime premiale, oltre all'anticipazione di almeno un anno dei termini previsti per l'accertamento, vi è l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap, nonché l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui.


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