Professione

Dal Cndcec la guida per l’autovalutazione dei sindaci di quotate

immagine non disponibile

di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Nuove norme di comportamento per i sindaci delle società quotate. È quanto prevede il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, pubblicato in sostituzione della precedente versione del 2015.

La struttura del documento rimane invariata: ognuna delle 46 norme apre con i principi volti ad orientare e guidare il collegio nello svolgimento dell’attività, corredati dai riferimenti normativi. A supporto dei principi, seguono i criteri applicativi e i commenti.

Una delle principali novità è l’introduzione della norma Q.1.1. sull’autovalutazione del collegio. Il collegio sindacale, nella prima riunione e almeno con periodicità annuale, deve valutare l’idoneità dei componenti e l’adeguata composizione dell’organo, con riferimento ai requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa. Deve inoltre valutare la disponibilità di tempo e di risorse ed effettuare autovalutazioni periodiche del proprio operato. Il processo di autovalutazione riguarda i singoli componenti e l’organo nella sua totalità.

Nel caso in cui il collegio riscontri carenze in ordine all’idoneità del componente o in ordine all’adeguata composizione dell’organo, il sindaco deve adottare le opportune contromisure, ovvero, rinunciare all’incarico. Deve essere data evidenza, in apposito verbale, sia delle informazioni e dei dati acquisiti ai fini dell’autovalutazione sia dei provvedimenti che il sindaco «inadeguato» intende adottare.

Il collegio, nel caso in cui ritenga non sufficienti le misure intraprese, deve deliberare la decadenza del sindaco interessato dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.

Il Cndcec riformula inoltre le norme Q.3.5., Q.3.6. e Q.5.4., in una versione più attenta e focalizzata sull’attività di vigilanza. Nello specifico, la norma Q.3.5 prevede che il collegio debba controllare l’efficacia del sistema di controllo interno della qualità e di gestione del rischio, tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.

Nella norma Q.3.6 viene infatti previsto che il collegio sindacale deve informare l’organo di amministrazione circa l’esito della revisione legale e trasmettergli la relazione aggiuntiva prodotta dal revisore, correlata da sue eventuali osservazioni.

È, inoltre, tenuto a discutere con l’organo amministrativo e di revisione sulle principali questioni emerse dalla revisione legale, segnalate nella relazione aggiuntiva. Deve, poi, formulare raccomandazioni, proposte e osservazioni a corredo della relazione aggiuntiva trasmessagli dal revisore legale o dalla società di revisione all’organo di amministrazione che, peraltro, resta l’unico responsabile del processo di informativa finanziaria.

La norma di comportamento

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©