Controlli e liti

Dare più peso all’esito dei giudizi

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di Antonio, Iorio

La definizione delle liti con pagamento dell’intera maggiore imposta inizialmente pretesa e con il solo abbattimento delle sanzioni, a nulla rilevando l’esito favorevole al contribuente in uno o più gradi del giudizio, sembra risolvere il rischio di etichettare il nuovo istituto come l’ennesimo condono. Certamente, il pagamento delle imposte lo rende più simile alla voluntary e alla rottamazione rispetto alle vecchie «definizioni». Ma, ancora una volta, le norme rischiano di danneggiare i contribuenti onesti, incappati in accertamenti infondati già annullati dai giudici, a beneficio di coloro che, sapendo di aver evaso e di essere stati scoperti, hanno impugnato l’atto e ora risparmiano le sanzioni.

Da considerare poi la posizione dei giudici tributari: vengono ignorate, ai fini della definizione della lite, le loro sentenze già emesse, mentre viene ritenuto valido l’atto originario dell’Agenzia (magari già annullato). In altre parole, una parte del processo (l’amministrazione) viene considerata più attendibile del giudice (terzo)! Come se venisse fatta una definizione delle liti civili sulla base non di quanto deciso dal giudice, ma della richiesta iniziale di chi ha promosso l’azione. Ripensare questi punti appare necessario anche per non screditare ulteriormente il sistema.

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