Data di consolidamento basata sull’acquisizione
La nuova regolamentazione sul bilancio consolidato (articolo 33, comma 1, Dlgs 127/91) ha introdotto la facoltà prevista dalla direttiva 2013/34/Ue (articolo 24, paragrafo 3, lettera b) di effettuare l’eliminazione delle partecipazioni consolidate con le corrispondenti frazioni di patrimonio netto sulla base «dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione della partecipazione».
Si tratta della conferma di un approccio suggerito dalla dottrina e ritenuto preferibile dai principi contabili nazionali e internazionali, perché consente di valutare le differenze da annullamento al momento in cui si formano. È alla data di acquisizione, infatti, che si riferiscono le valutazioni sulle attività e passività dell’impresa oggetto di investimento, nonché sull’avviamento (positivo o negativo) che rappresenta il riconoscimento della capacità di produrre utili o perdite.
Il mancato riferimento alla data di acquisizione e l’utilizzo, ad esempio, di quella di consolidamento comporterebbe che le differenze da annullamento risentano della valutazione della partecipazione effettuata dalla controllante in sede di bilancio d’esercizio e delle modifiche del patrimonio netto contabile della partecipata intervenute successivamente all’acquisizione e fino alla sua prima inclusione nel bilancio consolidato.
Il legislatore ha mantenuto, tuttavia, la possibilità di effettuare l’eliminazione della partecipazione sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento. Si tratta di un’opzione che disciplina la determinazione delle differenze da annullamento per le partecipazioni acquisite nell’esercizio di riferimento del bilancio consolidato. In questo caso, la norma consente di semplificare l’operazione contabile limitando, nel contempo, il disallineamento temporale rispetto alla data di acquisto della partecipazione.
Il riferimento alla data di primo consolidamento non appare sempre corretto, anche per le imprese acquisite nell’esercizio di riferimento del bilancio consolidato. Si immagini, ad esempio, il caso in cui la controllata rilevi una significativa perdita di bilancio e questo valore non sia stato riconosciuto nel costo di acquisto della partecipazione. In questa ipotesi, il riferimento dell’eliminazione alla data di consolidamento comporterebbe la mancata rilevazione della perdita d’esercizio subita dall’impresa partecipata e la contestuale rilevazione di un avviamento da consolidamento: in buona sostanza, un’impropria capitalizzazione di costi.
Anche in questo caso risulta preferibile il riferimento alla data di acquisto o, quanto meno, l’attribuzione a voce propria del risultato dell’esercizio in corso. In altri termini, la semplificazione è accettabile se non altera la rappresentazione veritiera e corretta: ossia, se il risultato prodotto non si discosta in modo sostanziale da quello che si otterrebbe dal consolidamento alla data di acquisto. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il risultato dell’anno non sia significativo, ovvero quando l’acquisto della partecipazione avvenga in prossimità della chiusura dell’esercizio. In quest’ultimo caso, infatti, il costo della partecipazione dovrebbe includere il risultato economico in corso di maturazione.
Per le partecipazioni di controllo acquisite in data antecedente a quella del primo consolidamento occorre distinguere il caso in cui l’impresa rediga il bilancio consolidato per la prima volta dall’ipotesi in cui il bilancio consolidato veniva già redatto volontariamente.
Nel primo caso ci si riferirà alla data di acquisto qualora il redattore del bilancio consolidato abbia gli strumenti per determinare a posteriori l’esatto ammontare delle differenze emerse a tale data. Nei casi invece in cui sia difficile, anche per via del tempo trascorso, individuare l’esatta natura delle differenze da annullamento, si ritiene accettabile riferirsi alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
Nella seconda ipotesi, in relazione a un bilancio consolidato redatto su base volontaria, si potrebbero utilizzare le differenze di annullamento già determinate e contabilizzate secondo corretti principi contabili. Non sembra, infatti, ragionevole rielaborare un bilancio consolidato redatto correttamente.