Dati all’Uif, sanzioni solo per l’Ordine
Responsabilità collegiale in tema di antiriciclaggio per gli ordini territoriali: questi dallo scorso 4 luglio, insieme ai consigli di disciplina – che, al pari del consiglio nazionale, rientrano nella categoria degli “organismi di autoregolamentazione” cui il nuovo articolo 11 assegna articolati compiti in materia di formazione, prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio - sono onerati di una serie di adempimenti tra i quali quello di fornire all’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia (Uif) tutti i dati e le informazioni «ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività».
In caso di inosservanza di quest’obbligo di informazione, ai sensi dell’articolo 60 del Dlgs 231/07, a carico di questi organismi di autoregolamentazione può essere irrogata una sanzione amministrativa che oscilla da 5.000 a 50.000 euro.
Dallo stesso fatto non può però discendere una sanzione di diversa natura (civile, penale o disciplinare) a carico dei singoli componenti dell’organismo di autoregolamentazione, perché «l’applicazione di sanzioni non può certo essere desunta in via interpretativa in assenza di una norma che ne rechi espressa previsione».
Questa precisazione è arrivata ieri dal direttore generale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Francesca Maione, con l’ informativa 39 indirizzata ai presidenti degli Ordini territoriali , nella quale è stata contestualmente anticipata l’emanazione, a breve, di apposite linee guida finalizzate ad agevolare gli Ordini territoriali nel concreto adempimento dei compiti introdotti dal decreto legislativo 90/17.
Il chiarimento fornito dall’ordine nazionale è coerente al principio di tipicità, dato che il decreto legislativo 90/17, modificando l’articolo 60 del decreto 231/2007, ha introdotto la sanzione pecuniaria a carico dell’organismo collegiale senza prevederne una di natura penale all’interno dell’articolo 55, che nel dettaglio declina il novero dei reati conseguenti all’inosservanza degli obblighi in materia di segnalazione e informazione anti riciclaggio.
Legittimare l’applicazione di una sanzione penale di questo genere appare una forzatura anche per un’altra ragione: l’onere informativo verso l’Uif, per come è chiaramente scritta la norma, grava solo l’organismo e non il singolo componente. Una diversa interpretazione potrebbe portare a situazioni paradossali in cui la responsabilità dei singoli consiglieri non discende tanto da un’omissione propria, ma esclusivamente dalla posizione istituzionale rivestita.
Il che contrasta con i fondamenti della responsabilità personale che stanno alla base del nostro ordinamento.
Cndcec, informativa 39/2017 sull’antiriciclaggio