Adempimenti

Dati Iva senza ravvedimento

di Laura Ambrosi

Entro il 30 novembre intermediari e contribuenti dovranno inviare per la terza volta la comunicazione delle liquidazioni Iva. Insieme ai dati delle fatture emesse e ricevute registrate ai fini Iva, è stato introdotto anche l’obbligo di invio trimestrale di una comunicazione con i risultati, in sintesi, delle liquidazioni periodiche. Tali adempimenti sono previsti dal Dl 193/2016 con il dichiarato fine di migliorare il rapporto di compliance fisco-contribuente. Nei documenti preparatori della nuova norma, si legge, infatti, che le Entrate, deve mettere a disposizione dei contribuenti, il mese dopo l’invio, tali informazioni segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati, in modo tale consentire ai contribuenti stessi di chiarire eventualmente la propria posizione, segnalare errori, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

In precedenza (articolo 1, comma 637 della legge 190/2014 ) il ravvedimento è stato profondamente rinnovato, permettendo la regolarizzazione fino al termine di decadenza del potere di accertamento.

La “compliance” dell’Agenzia. Finora, sono state inviate le liquidazioni dei primi due trimestri del 2017 e, entro il 30 novembre, dovrà inviarsi quella relativa al 3° trimestre. Negli scorsi mesi, i contribuenti, che pur risultando a debito non avevano versato quanto dovuto, hanno ricevuto via pec una “lettera di invito alla compliance” delle Entrate. Nella missiva venivano informati che le irregolarità riscontrate erano disponibili nel cassetto fiscale al fine di valutare l’eventuale ravvedimento.

In tale contesto, con la risoluzione 104/2017 del 28 luglio scorso, l’Agenzia ha chiarito che, in un’ottica di ravvedimento, qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, è necessario inviare la comunicazione inizialmente errata, applicando la sanzione di 500 euro eventualmente ravvedibile, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi. Medesima sanzione si applica anche per la regolarizzazione in dichiarazione annuale Iva. Se, invece, con la dichiarazione annuale le irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una integrativa, versando la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione, anche questa ravvedibile. Tuttavia, mai come in questo caso, l’Agenzia è stata tempestiva: si è infatti verificato che decorsi solo una ventina di giorni dalla lettera di compliance, sono stati notificati gli avvisi bonari, contenenti la richiesta dell’imposta, interessi e relative sanzioni calcolate al 10%. Purtroppo, però, una volta ricevuto l’avviso bonario è precluso il ravvedimento operoso con la conseguenza che la notifica così tempestiva dell’Agenzia, di fatto, rischia di vanificare ogni intento voluto dal legislatore attraverso l’ampliamento dell’istituto. Il contribuente, infatti, non potrà versare le somme omesse beneficiando delle sanzioni ridotte e ciò nemmeno se la regolarizzazione avvenga in sede di dichiarazione annuale. Peraltro non è chiaro dinanzi a tali notifiche se possa ritenersi precluso solo il ravvedimento sull’omesso versamento o anche per gli errori contenuti nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, eventualmente anche rettificate in sede di dichiarazione annuale.

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