Adempimenti

Dati liquidazioni Iva, doppio invio con fusioni o scissioni

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di Gian Paolo Tosoni

Secondo appuntamento lunedì 18 settembre con il termine della trasmissione telematica delle liquidazioni Iva 2017 e relative ai mesi di aprile, maggio e giugno oppure del secondo trimestre.

In confronto alle trasmissioni dei dati delle fatture che pure impegnano gli studi professionali ed aziende in questi giorni le liquidazioni Iva “vanno via lisce”. Attenzione, però, perché la verifica da parte dell’agenzia delle Entrate è immediata con la segnalazione di eventuali incoerenze che finora si sono concentrate sull’eventuale omesso versamento; sarà diverso in futuro quando l’Agenzia conoscerà anche i dati delle registrazioni Iva. Le eventuali anomalie riscontrate nella liquidazione Iva trasmessa, sono segnalate dall’Agenzia all’intermediario e quindi sono accessibili nel “Cassetto fiscale” del contribuente.

Occorre prestare attenzione all’invio delle liquidazioni Iva per i soggetti che sono stati oggetto di operazioni straordinarie nel secondo trimestre 2017.

Le operazioni da considerare sono la fusione, la scissione, il conferimento , successione ereditaria, donazione e cessione di azienda (in questo ultimo caso se con trasferimento del credito Iva); in questi casi in sede di variazione dati Iva presentata ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/72, è stata chiusa la partita Iva del dante causa. Quindi la comunicazione dati viene trasmessa dal soggetto che ha ricevuto l’azienda (società incorporante, beneficiaria, società conferitaria, erede, donatario o acquirente).

Ovviamente da parte del soggetto avente causa le comunicazioni delle liquidazioni da trasmettere saranno due. La prima relativa al periodo precedente alla operazione straordinaria che sarà trasmessa dal soggetto che è subentrato indicando sia i dati del soggetto estinto che i propri; nel codice carica si riporta il numero 9. La seconda comunicazione sarà quella normale del soggetto avente causa per le liquidazioni Iva del periodo successivo alla variazione.

Si ricorda che in caso di operazioni straordinarie e quindi di un subingresso di un soggetto che ne assorbe un altro, la liquidazione Iva ha comunque come periodo minimo il trimestre o il mese (Ministero Finanze risoluzione n. 570624/1989). Quindi ad esempio se la fusione ha riguardato un contribuente trimestrale non vi è alcuna comunicazione per il soggetto dante causa in quanto i suoi dati confluiscono nella liquidazione Iva compiuta in proprio dal soggetto subentrante.

Se il soggetto dante causa non ha chiuso la partita Iva, come ad esempio il conferente che ha conferito soltanto un ramo di azienda trattenendosi il credito Iva, egli trasmette le proprie liquidazioni.

Una situazione analoga si presenta per le società che partecipano all’Iva di gruppo qualora escano dal gruppo nel corso del secondo trimestre. Infatti per una società con liquidazione trimestrale che fuoriesce dal gruppo nel corso del trimestre, viene trasmessa la comunicazione Iva normale senza indicare la partita Iva della società controllante.

Più semplice è il caso della tenuta delle contabilità separate ex dell'articolo 36 del decreto Iva, sia per facoltà che per obbligo. In questo caso si presenta un unico modulo comprensivo di tutte le operazioni effettuate nel trimestre; soltanto nel caso di separazione obbligatoria con periodicità diversa è necessario presentare due comunicazioni: mensile e trimestrale.

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