Debito per l’Iva differita anche nel concordato preventivo
Secondo l’agenzia (risposta a interpello n. 164 pubblicata ieri), in caso di fatture emesse a esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6, comma 5 Dpr n. 633/72 e incassate dopo l’omologa del concordato preventivo, è solo all’atto della riscossione che si verifica l’esigibilità dell’imposta e sorge il credito dell’erario. In quanto debito di natura concorsuale, esso sarà pagato in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.
Il caso sottoposto alle Entrate riguardava una società svolgente attività di rimessa, custodia e commercio di veicoli che, prima dell’omologa della procedura di concordato preventivo, aveva svolto prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici (relative alla custodia di veicoli destinati alla confisca), per le quali aveva emesso fatture con Iva a esigibilità differita ai sensi dell’articolo 6 Dpr n. 633/72.
A causa del mancato pagamento, la società ha avviato un contenzioso nei confronti dell’ente pubblico, ottenendo l’emissione di due decreti ingiuntivi. Il dubbio riguarda il fatto che, sorgendo l’esigibilità dell’imposta dopo l’apertura della procedura, il debito verso l’Erario relativo alle somme incassate grazie all’azione di recupero del liquidatore giudiziale, sia pagabile in prededuzione; il che, però, potrebbe risultare lesivo della par condicio creditorum.
Dopo aver ricordato, richiamando le indicazioni della circolare n. 328/E/1997, la distinzione tra il momento di effettuazione dell’operazione (che resta ancorato agli eventi canonici previsti normativamente) e quello di esigibilità dell’imposta (che la disposizione di cui al quinto comma dell’art. 6 del decreto Iva, posticipa al momento del pagamento), l’agenzia afferma che il credito dell’Erario relativo alle operazioni sopra indicate non può essere considerato sorto «in occasione o in funzione delle procedure concorsuali» e quindi non è qualificabile come prededucibile ai sensi delle disposizioni della legge fallimentare, anche se il pagamento della prestazione o cessione si è verificato successivamente all’apertura del concordato preventivo.
L’operazione, in effetti, si è già cristallizzata in tutti i suoi elementi (ivi compresa la relativa aliquota) all’atto dell’emissione della fattura, ancorché sia differita l’esigibilità del tributo a essa relativo. Il diritto a incassare l’imposta, in quanto debito di natura concorsuale, sarà pertanto soddisfatto in sede di riparto, rispettando l’ordine di distribuzione secondo i principi che regolano la par condicio creditorum.
Stante il fatto che le dichiarazioni originarie non riportavano il debito, è infine compito del liquidatore giudiziale rendere nota all’amministrazione la circostanza che l’Iva, indicata nelle dichiarazioni integrative nel frattempo presentate (di cui le Entrate rammentano le modalità di compilazione), si riferisce ad operazioni effettuate anteriormente alla procedura concordataria, al fine di gestirla in sede di riparto.