Decide la Ctp sull’opposizione all’esecuzione forzata tributaria
È il giudice tributario a decidere sulla legittimità dell’opposizione sul provvedimento di esecuzione forzata tributaria se l’atto presupposto non è stato notificato. Ad affermarlo sono le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13913 depositata ieri.
Una società impugnava davanti alla Ctp il verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall’Agente della riscossione per debiti di natura tributaria e non. Tra i diversi motivi, la contribuente rilevava che il provvedimento non era stato preceduto dalla notifica dei relativi titoli esecutivi. L’Agente della riscossione nella propria costituzione rilevava che il pignoramento era un atto dell’esecuzione forzata e che, in ogni caso, riguardava anche crediti che non avevano natura tributaria.
Il collegio di prime cure dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. La Ctr, invece, riformando la decisione, riteneva sussistente la giurisdizione del giudice tributario la quale include anche le controversie sull’opposizione all’esecuzione allorché oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.
La decisione veniva rimessa alla Ctp, la quale doveva decidere anche sulla fondatezza della pretesa. L’Agente della riscossione ricorreva così in Cassazione lamentando che la Ctr aveva trascurato che sono riservate al giudice ordinario tutte le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.
La decisione è stata devoluta al primo presidente della Suprema corte rilevando la necessità di individuare il giudice competente dell’opposizione a un pignoramento per un credito tributario nell’ipotesi di omessa ovvero invalida notificazione della cartella di pagamento.
L’alto consesso ha innanzitutto rilevato l’esistenza di due opposti orientamenti: secondo il più datato, per l’omessa notificazione degli atti presupposti è consentita l’impugnazione dinanzi al giudice tributario del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione. Il contrapposto e più recente orientamento, invece, ritiene che l’opposizione di un pignoramento per il quale sia stata omessa la notifica dell’atto impositivo va comunque proposta dinanzi al giudice ordinario.
Le Sezioni unite hanno condiviso il primo orientamento anche se più datato. Il pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto rientra nell’ambito di Ctp e Ctr. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l’elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario è suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
È stato così affermato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altri atti presupposti dal pignoramento, è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13913/2017