Controlli e liti

Decreto antiriciclaggio, previste più tutele per il titolare effettivo

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di Valerio Vallefuoco

È pronta la bozza finale del decreto correttivo e di recepimento della V direttiva Ue antiriciclaggio atteso al Consiglio dei ministri di domani per il via libera definitivo dopo i pareri delle commissioni parlamentari.

Secondo il complesso sistema previsto dalle norme che prevedono l’attuazione delle leggi delega (si veda l’articolo 31 della legge 234/12) l’adozione del provvedimento doveva avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del precedente decreto di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio ossia dal 4 luglio 2017.

Tuttavia in considerazione che tale bozza di recepimento necessitava del parere delle competenti commissioni parlamentari, la trasmissione della bozza in parlamento il 4 luglio 2019 ha salvato la decadenza della delega poiché per gli atti che necessitano un parere parlamentare sempre la stessa normativa prevede una proroga d’ufficio di tre mesi qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni o dopo la scadenza della delega legislativa.

Pertanto il termine ultimo per l’adozione del decreto correttivo sarà dopodomani 4 ottobre 2019 .

Riguardo il recepimento della V direttiva Ue invece il richiamo è contenuto nella legge di delegazione europea appena approvata dal Parlamento.

Le modifiche più rilevanti anche in relazioni ai pareri parlamentari espressi riguardano in particolare l’accesso al cosiddetto registro dei Titolari effettivi ed il coordinamento con la normativa sulla privacy .

In particolare si è precisato che in circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Si è altresì specificato che l’interesse a ottenere i dati sui titolari effettivi deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.

Proprio a seguito di queste precisazioni è stato stabilito che verranno emanati specifiche diposizioni che oltre a riguardare i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso a tali dati verranno altresì puntualmente stabiliti anche i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall’amministrazione procedente.

Infine per quanto riguarda Il trattamento dei dati personali, connesso alle attività di segnalazione e comunicazione dei dati di cui al presente comma è soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In relazione al trattamento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunicazione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del Dlgs 196/2003, e successive modificazioni. In sostanza, vengono limitati i diritti di accesso ai dati e di cancellazione nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette, proprio per garantire l’anonimato della loro sicurezza personale. Di fatto, l’antiriciclaggio prevale sulla privacy.

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