Decreto Ifrs 16 in «Gazzetta»: ammortamento a due vie per il bene in leasing
Fisco a due vie nell’applicazione del principio contabile internazionale Ifrs 16 relativo alla contabilizzazione dei contratti di leasing, che si applica dai bilanci 2019 al locatario, non avendo apportato sostanziali modifiche alla rilevazione in bilancio dell’operazione da parte del locatore. È quanto emerge dalla lettura del decreto 5 agosto 2019 del ministero dell’Economia recante «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale Ifrs 16 e le regole di determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri 16 agosto.
L’Ifrs 16, a differenza dello Ias 17, non detta più due distinte modalità di contabilizzazione relative a leasing finanziari e operativi, prevedendo un unico modello di rilevazione contabile che consiste nell’iscrizione, nel bilancio dell’utilizzatore (locatario), del diritto di utilizzo (Rou) e della relativa passività (debito).
Il principio contabile dispone che se il leasing trasferisce la proprietà dell’attività sottostante al locatario al termine della durata del leasing o se il costo del Rou riflette il fatto che il locatario eserciterà l’opzione di acquisto, questi ammortizza il diritto di utilizzo fino al termine della vita utile dell’attività sottostante. In caso contrario, il locatario ammortizza il Rou dalla data di decorrenza alla fine della vita utile del Rou o, se anteriore, al termine della durata del contratto di leasing.
Il decreto, applicando il principio di derivazione rafforzata (articolo 83 Tuir), prevede nel primo caso (trasferimento della proprietà) l’ammortamento del Rou in base a quanto prevede l’articolo 102 del Tuir con i limiti ivi previsti, compresi quelli riferiti alle spese di manutenzione: si applicano le regole fiscali relative all’ammortamento dei beni materiali, compresa l’inclusione del Rou nel registro dei beni ammortizzabili. La cessione del contratto di leasing segue le regole fiscali dell’articolo 86 (plusvalenze patrimoniali) e non dell’articolo 88, comma 5 (sopravvenienze attive).
Nel secondo caso, se il leasing non prevede il trasferimento dell’attività al locatario, si applicano le disposizioni fiscali relative all’ammortamento dei beni immateriali (articolo 103, comma 2 del Tuir) che hanno riguardo alla durata di utilizzazione prevista dal contratto.
Tuttavia, per ragioni di semplificazione, le quote di ammortamento deducibili non sono determinate sulla base della durata contrattuale, ma sulla base dell’eventuale diversa “durata contabile” che, l’Ifrs 16 definisce «periodo non annullabile durante il quel il locatario ha il diritto di utilizzare l’attività sottostante, a cui sono aggiunti (a) i periodi coperti dall’opzione di proroga del leasing se il locatario ha la ragionevole certezza di esercitare l’opzione e (b) i periodi coperti dall’opzione di risoluzione del leasing, se il locatario ha la ragionevole certezza di non esercitare l’opzione». Nel caso di cessione del contratto, plusvalenze/minusvalenze sono fiscalmente determinate con modalità analoghe a quelle previste per la cessione di attività immateriali.
Il decreto, poi, attribuisce rilevanza fiscale alle modifiche successive al valore del Rou, ad eccezione delle svalutazioni derivanti da impairment previste dallo Ias 36 e delle svalutazioni/rivalutazioni derivanti dal modello di rideterminazione del valore.
Ministero dell’Economia, decreto del 5 agosto 2019