Controlli e liti

Decreto ingiuntivo con imposta proporzionale per il recupero delle fidejussioni pagate

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Va tassato con registro proporzionale il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore per il ricupero in via di rivalsa presso il debitore principale delle somme pagate a seguito del suo inadempimento. In primo luogo, il fideiussore non fa valere corrispettivi soggetti a Iva quando agisce presso il debitore principale una volta eseguito il pagamento garantito. In secondo luogo, non si rende più applicabile il principio di alternatività Iva/registro perché pur avendo contenuto patrimoniale identico la sola operazione imponibile ai fini Iva è quella posta in essere dal debitore principale che si è esaurita al momento dell’escussione del garante. Così la sentenza n. 12240/2017 della Cassazione, sezione tributaria civile depositata mercoledì scorso.

La vicenda
Una compagnia assicuratrice subisce dal creditore l’escussione della polizza fideiussoria emessa a garanzia di un cliente per un debito commerciale soggetto a Iva, paga l’importo garantito e si attiva poi per il ricupero in via di rivalsa del proprio credito. Al momento della richiesta del decreto ingiuntivo lo assoggetta ad imposta proporzionale di registro, ma successivamente, dopo avere appreso dal proprio debitore che, trattandosi di credito commerciale, era già stato assoggettato a Iva, ritiene dovuta la sola imposta in misura fissa e chiede così a rimborso l’eccedenza corrisposta.
L’amministrazione non risponde e la compagnia si rivolge così in Ctp. Essendo state garantite somme già originariamente assoggettate a Iva, non poteva essere applicata nuovamente l’imposta proporzionale di registro ma solo quella fissa. L’amministrazione resiste con due motivi:
• l’imposta non è dovuta per il contratto di fideiussione bensì in relazione al decreto ingiuntivo, che reca condanna del debitore a favore del fideiussore per la rivalsa;
• in secondo luogo, l’aliquota dell’imposta di registro è pari al 3% trattandosi di atto dell’autorità giudiziaria recante condanna al pagamento di somme.

La sentenza
I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio danno ragione alla contribuente, ma non la Cassazione, la quale accoglie il ricorso proposto dall’amministrazione e cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore che sia stato escusso per l’inadempimento di un’obbligazione facente capo al debitore principale è sempre soggetto a imposta di registro con aliquota proporzionale in quanto costui, dopo avere effettuato il pagamento, al momento del ricupero presso il debitore principale non fa valere corrispettivi soggetti ad Iva.
Infatti, ancorché la prestazione adempiuta dal garante e il pagamento da questi poi richiesto al debitore inadempiente abbiano identico contenuto patrimoniale, l’operazione imponibile ai fini Iva è solo quella posta in essere dal debitore inadempiente, che esaurendosi poi nel momento in cui viene escusso il garante, impedisce l’applicabilità successiva del principio di alternatività Iva/registro.

La sentenza 12240/2017 della Cassazione

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