Le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 15 del Dlgs 192/2024 (c.d. decreto Irpef-Ires) hanno apportato importanti novità in tema di riporto delle perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze Ace (c.d. posizioni fiscali), rilevate al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e riportabili a nuovo in riduzione del reddito imponibile nei periodi di imposta successivi, sino al completo assorbimento. La norma interviene sugli articoli 84, 172 e 173 del Tuir, introducendo una definizione della nozione di “modifica dell’attività principale”, l’omogeneizzazione delle condizioni e dei limiti di riporto, nonché la previsione di un differente e alternativo parametro per la ridefinizione del limite quantitativo, rappresentato dall’equity value della società che riporta le posizioni fiscali, espresso a valori correnti come determinato da una perizia di stima, quale alternativa al patrimonio netto contabile, e, infine, il principio di libera circolazione delle posizioni fiscali all’interno del gruppo.
Ratio dell’intervento normativo
Con il decreto Irpef-Ires, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche in materia di disciplina della circolazione delle posizioni fiscali, come richiesto dall’articolo 6, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente delega al Governo per la riforma fiscale (legge delega). Tra gli interventi normativi di maggiore rilievo, vi rientrano le modifiche relative alle disposizioni antielusive di cui agli articoli 84, 172 e 173 del Tuir, i quali operano, rispettivamente, in caso di trasferimento...