Imposte

Deducibili le mini-perdite senza specifica svalutazione

Sì alla deduzione anche in caso di copertura con accantonamenti per masse e senza una svalutazione specifica

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di Luca Gaiani

Le perdite sui mini-crediti sono interamente deducibili anche se coperte con accantonamenti per masse e senza una svalutazione specifica. Lo chiarisce la risposta a interpello 342/2021 delle Entrate.

L’interpello oggetto della risposta 342/2021 riguarda una società che offre servizi a migliaia di utenti e che dunque ha una miriade di crediti scaduti spesso di importo non significativo. La società, non essendo in grado di seguire ogni singola posizione, ha adottato una procedura di svalutazione dei crediti “per masse” che prevede, in estrema sintesi, quanto segue. Al 1° gennaio, la società gira il saldo di tutti i fondi svalutazione (fondo tassato, fondo fiscale articolo 106 e fondo “mini-crediti” articolo 101) in “avere” di un sotto-conto transitorio. In corso d’anno tutte le perdite deducibili vengono contabilizzate in “dare” di questo medesimo sotto-conto. A fine esercizio si effettua un calcolo per masse della svalutazione da eseguire (sulla base di algoritmi) e iscrive l’importo nel sotto-conto in “dare”. Se il saldo finale è “dare”, viene iscritto come svalutazione crediti in bilancio, se è “avere” si genera un provento nella voce A5. Nella dichiarazione, si effettuano due variazioni: in diminuzione per l’intero ammontare del rilascio del fondo tassato all’1.1. e in aumento per il nuovo accantonamento a fondo tassato. Nel calcolare l’importo tassato si sottrare dall’accantonamento complessivo, oltre allo 0,5% previsto dall’articolo 106, anche l’ammontare del fondo “mini-crediti”, cioè la somma dei crediti singolarmente inferiori a 2.500 euro (5.000 euro se la società ha ricavi per oltre 100 milioni) scaduti da oltre 6 mesi.

La società chiede alle Entrate se le procedure adottate siano fiscalmente legittime.

L’Agenzia, senza entrare nel merito della correttezza civilistico-contabile della procedura, conferma che la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione, è legittima. Gli accantonamenti in questione soddisfano infatti il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri. Non è dunque necessario, per le perdite presuntivamente indicate come deducibili dalla legge (come quelle sui mini-crediti), operare una imputazione a conto economico specifica e distinta. Per il resto, la risposta 342 ritiene che la movimentazione operata non sia conforme in quanto di fatto si realizzano delle variazioni fiscali legate a movimentazioni del fondo di cui all’articolo 106 che non sono previste dalla norma.

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