Deducibilità ampia per le imprese minori
L’intreccio tra Iva e imposte dirette è molto forte per le imprese minori in contabilità semplificata; infatti queste assumono ai fini della determinazione del reddito le operazioni registrate ai fini Iva sia applicando il regime naturale di cassa con la annotazione dei mancati incassi e pagamenti, sia nella ipotesi di opzione per il criterio delle registrazioni Iva in cui si assumono pari-pari le registrazioni Iva.
Quindi per i contribuenti in regime di contabilità semplificata le fatture del 2017 registrate nel 2018 divengono un costo deducibile nel 2018 e questo alleggerisce la perdita fiscale 2017 già pesante per il concorso delle rimanenze iniziali senza la contropartita di quelle finali.
La circolare 1/2018 delle Entrate dispone che la ricezione della fattura deve emergere ove non risultante dalla mail certificata o da altri sistemi che attestino il ricevimento del documento, da una corretta tenuta della contabilità e in particolare dal numero progressivo attribuito. Quindi le fatture di acquisto ricevute nel 2018 ed annotate in tale anno come risulta dal registro degli acquisti, saranno un costo deducibile nel 2018 (per i semplificati) e l’Iva sarà detraibile nel periodo del 2018 in cui i predetti documenti sono stati registrati.
La scadenza del 16 marzo entro il quale deve essere eseguito il versamento dell’Iva a saldo del 2017 è un momento decisivo per discriminare tra le fatture di acquisto annotate nel 2017 ovvero nel 2018. Per i contribuenti mensili i giochi sono fatti nel senso che nel saldo Iva entro il 16 marzo devono concorrere le fatture di acquisto registrate nel 2017 e che hanno concorso a formare l’Iva detraibile nelle varie liquidazioni mensili. Ove l’impresa abbia registrato le fatture di acquisto ricevute nel 2017 nel 2018 in apposito sezionale (circolare n. 1/2018), queste fatture incrementeranno il credito Iva nella dichiarazione annuale 2017 che si presenterà entro il prossimo 30 aprile. Sorge il dubbio se in presenza di pro-rata il contribuente possa considerare la maggiore Iva detraibile già nel conguaglio entro il 16 marzo, ma ciò dovrebbe essere possibile anche se gli acquisti annotati nel sezionale non sono entrati nella liquidazioni periodiche. Le fatture annotate nel sezionale per i contribuenti in contabilità semplificata sono costi deducibili nel 2018.
Più articolate sono le considerazioni in presenza di contribuenti trimestrali ai fini dell’Iva. Si ricorda che la liquidazione Iva del quarto trimestre non esisterebbe (se non per i trimestrali naturali come gli autotrasportatori) come previsto dall’articolo 7 del Dpr 542/1999. È stata però introdotta per tutti la comunicazione telematica trimestrale della liquidazione Iva del quarto trimestre con l’articolo 21 bis del Dl 78/2010 scaduta lo scorso 28 febbraio. A nostro parere le fatture di acquisto ricevute nel 2017 e registrate nei termini affinché siano state comprese nella predetta liquidazione, concorrono come costo per i semplificati nel 2017. Le eventuali fatture “dimenticate” ricevute nel 2017 possono essere registrate dopo il 28 febbraio 2018 con il sezionale ed entreranno nella dichiarazione annuale Iva facendo emergere un credito o un maggiore credito in confronto al risultato del 16 marzo della dichiarazione annuale Iva per l’anno 2017. Anche in questo caso, per i semplificati, le fatture registrate nel sezionale saranno un costo deducibile del 2018.