Imposte

Deduzione limitata sui fornitori black list

Nel Ddl di manovra si prevede che i costi di operazioni con imprese e professionisti nei 12 paesi black list saranno deducibili nei limiti del valore normale

di Luca Gaiani

Ritornano i vincoli alla deducibilità per i costi da fornitori localizzati nei paradisi fiscali, se eccedono il valore normale. La bozza di disegno di legge di Bilancio 2023 reintroduce il gravoso sistema di monitoraggio, con le relative pesantissime sanzioni in caso di omissione, per i costi che provengono dai dodici paesi non cooperativi individuati dal Consiglio della Ue.

Il governo ripristina, nell’articolo 110 del Tuir, una disposizione tesa a limitare la deduzione dei costi sostenuti presso fornitori domiciliati in paesi “black list”. Si tratta in particolare degli Stati inclusi nella lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali redatta dalla Ue. Attualmente, rientrano nella disposizione, in base alle conclusioni del Consiglio d’Europa del 4 ottobre 2022, dodici Stati: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, US Virgin Islands e Vanatu.

La norma, che dovrebbe applicarsi dal periodo di imposta 2023, stabilisce che i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti domiciliati o localizzati in uno di tali paesi sono deducibili nei limiti del valore normale (articolo 9 del Tuir) del bene o del servizio acquistato. Il concetto di valore normale, come già è avvenuto in passato, potrebbe generare, per le difficoltà di determinazione e applicazione (soprattutto nel comparto dei servizi), defatiganti contenziosi tra fisco e contribuenti, che furono alla base della scelta di abrogare, nel 2016, una precedente, analoga norma.

La deduzione per importi che eccedono il valore normale è consentita solo qualora il contribuente dimostri che le operazioni, oltre ad aver avuto concreta esecuzione, rispondono a un effettivo interesse economico (concetto pure foriero di difficoltà interpretative). Il vincolo alla deducibilità non scatta qualora il fornitore black list sia una società controllata cui si applica la norma Cfc dell’articolo 167 del Tuir (tassazione per trasparenza in capo al socio italiano).

Come già avveniva per i precedenti regimi dei costi black list, verrà richiesta la separata indicazione in dichiarazione dei redditi dei costi provenienti dai paesi non cooperativi che l’impresa intende dedurre. L’omessa indicazione nel modello Redditi delle spese in questione farà scattare la super-sanzione (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997) pari al 10% delle spese stesse, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro.

L’accertamento che rettifica tale deduzione deve essere preceduto da un questionario che richieda al contribuente di fornire le prove degli elementi necessari per la deduzione. È prevista la possibilità per i contribuenti di sottoporre all’agenzia delle Entrate un interpello probatorio al fine di ottenere conferma circa la sussistenza dei requisiti per la deduzione degli oneri in esame.

Da ultimo si stabilisce che le imprese che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo possono definire in contraddittorio con le Entrate le modalità di calcolo del valore normale di questi oneri (articolo 31-ter del Dpr 600/1973).

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