Imposte

Deduzione piena per la spesa pagata da un conto cointestato

Il question time alla Camera boccia la contestazione dell’Agenzia e sconfessa la Ctp Perugia su un versamento alla previdenza complementare

di Cristiano Dell'Oste

Il contitolare di un conto corrente può indicare in dichiarazione dei redditi l’intera spesa sostenuta, e non solo il 50 per cento. Sembra una precisazione scontata, ma evidentemente non è così, dato che è stata ribadita nel question time di mercoledì 21 aprile in commissione Finanze alla Camera (n. 5-05796, Centemero e altri).

Il caso nasce da un versamento per la previdenza complementare eseguito da un conto cointestato. Il contribuente aveva dedotto l’intero importo; le Entrate, invece, gli avevano riconosciuto solo il 50 per cento. Da qui il ricorso alla commissione tributaria provinciale di Perugia, che - a sorpresa - ha dato ragione al Fisco con la sentenza 104/2021.

Nel question time, il ministero dell’Economia - sentite le Entrate - precisa meglio i contorni della vicenda. E chiarisce innanzitutto che nulla è cambiato con l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 679). Questa disposizione, infatti, «non ha modificato in alcun modo» i presupposti che regolano la detraibilità dall’Irpef dei diversi oneri, e in particolare l’effettivo sostenimento degli stessi. Continuano a valere, perciò, i principi generali:

1) il diritto alla detrazione/deduzione spetta a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa;

2) l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa e non rileva l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che riguarda i rapporti interni tra le parti (punto già affermato dagli interpelli 431/2020 e 484/2020);

3) occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Proprio rispetto a quest’ultimo punto, l’interpello 431/2020 ha “promosso” (sia ai fini dell’obbligo di tracciabilità, sia ai fini della detraibilità) un caso in cui il conto corrente era cointestato ai coniugi, la fattura intestata a uno solo dei due e il pagamento eseguito con la carta di credito intestata all’altro.

Ricordiamo che la circolare 19/E del 2020, la cosiddetta “circolare manuale” sul 730, ammette la possibilità di annotare sui documenti di spesa chi ha effettivamente sostenuto l’esborso. Nel caso delle detrazioni recupero edilizio, tra l’altro, si dice chiaramente che «il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (...) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti».

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