Controlli e liti

Definizione agevolata per il credito Iva anticipato

immagine non disponibile

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

In caso di compensazione orizzontale anticipata di un credito Iva infrannuale, il contribuente deve avere la chance della definizione agevolata. Così la Ctp di Forlì, con la sentenza 264/1/2019 depositata in segreteria il 1 ottobre 2019 (presidente Campanile, relatore Buccelli), ha affermato l’illegittimità dell’atto di recupero del credito con cui il Fisco ha contestato la sanzione del 30% (articolo 13, comma 4, Dlgs 471/1997) senza però prevedere la possibilità di aderire alla definizione agevolata (articolo 17, comma 2, Dlgs 472/1997).

Il caso
L’agenzia delle Entrate notificava l’atto di recupero di crediti Iva infrannuali utilizzati dal contribuente in compensazione orizzontale in forma anticipata, ossia prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito medesimo emerge. Venivano contestualmente irrogate le sanzioni nella misura pari al 30% del credito indebitamente fruito, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

Tale atto impositivo veniva impugnato davanti alla Ctp di Forlì e veniva eccepita l’illegittimità dello stesso per non aver previsto la possibilità per il contribuente, con riguardo alle sanzioni contestate, di aderire alla definizione agevolata di cui all’articolo 17, comma 2, del Dlgs 472/1997, consistente nella riduzione a ⅓ delle sanzioni irrogate nel caso di pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

La sentenza
I giudici, in accoglimento del ricorso, hanno rilevato che la compensazione Iva anticipata infrannuale è da considerarsi come una violazione di natura formale e non sostanziale, non derivando da tale tipo di comportamento un danno concreto per l’Erario o per l’azione di accertamento.

Ciò esclude che il comportamento adottato dal contribuente possa essere assimilato alla fattispecie di omesso o ritardato pagamento dei tributi, per le quali la normativa esclude esplicitamente la definizione agevolata della sanzione irrogata.

Infatti, a differenza di quanto prospettato nella circolare 1/E/2010 dell’agenzia delle Entrate, le ipotesi di omesso o ritardato versamento del tributo e la violazione delle modalità di utilizzo di un credito presentano una disciplina distinta, peraltro contenuta in due distinte disposizioni.

La Ctp di Forlì ha, quindi, ritenuto non condivisibile l’esclusione della definizione agevolata della sanzione per utilizzo anticipato del credito infrannuale, posto che il divieto di cui all’articolo 17, comma 3, del Dlgs 472/1997 è da intendersi come ipotesi eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica, nonché relativo esclusivamente alla fattispecie di omesso o ritardato pagamento dei tributi.

Il principio affermato con la pronuncia della Ctp Forlì è certamente conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cassazione 4960/2017), secondo cui le irregolari modalità di ricorso alla compensazione non possono essere assimilate ai comportamenti omissivi, in quanto, oltre a non incidere sull’azione di controllo dell’Erario né sulla determinazione dell'imposta, sono specificamente disciplinate e sanzionate dal legislatore tributario.

Ctp Forlì 264/1/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©