Definizione liti pendenti, scomputo delle sanzioni in salita
Le modalità di accesso alla definizione sono già particolarmente onerose e scarsamente convenienti non fosse altro perché non vengono considerate le eventuali pronunce dei giudici tributari e della Cassazione. A ciò si aggiunge, che, in assenza di direttive ufficiali i contribuenti potenzialmente interessati (e con essi gli uffici territoriali) non hanno alcun riferimento per valutare i costi dell’adesione.
A questo proposito, la norma prevede che si debbano versare per intero le imposte pretese con l’atto impugnato e gli interessi per ritardata iscrizione calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto stesso. Il contribuente beneficia così dell’abbattimento delle sanzioni e degli interessi maturati nelle more del processo. Tuttavia, dagli importi così determinati possono scomputarsi, sempre secondo la norma, «quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti» per la rottamazione.
La principale perplessità (manifestata anche dai vari uffici) concerne l’importo da scomputare. La norma si riferisce ai versamenti eseguiti in pendenza di giudizio
La differenza è particolarmente rilevante: si pensi ad un contribuente soccombente in primo grado che, in attesa dell’udienza di appello, abbia già versato i 2/3 delle somme interamente pretese con l’atto impugnato (imposte, sanzioni ed interessi maturati).
Nell’ipotesi in cui l’ufficio scomputi solo le imposte e gli interessi versati, per la definizione occorrerà pagare ancora un terzo. Ove, invece, siano scomputati i 2/3 complessivamente versati, è verosimile che il contribuente possa definire la lite senza alcun ulteriore pagamento. In tale ipotesi, infatti, i due terzi delle sanzioni già versate, coprirebbero il terzo mancante delle imposte.
Una coerente chiave di lettura potrebbe ricavarsi dalla precedente definizione delle liti. L’articolo 16 della legge 289/2002, (richiamato anche nel 2011 per la chiusura delle liti fiscali non superiori a 20mila euro), nel prevedere lo scomputo delle somme versate utilizzava la medesima locuzione dell’attuale norma. Sia in passato, sia ora, infatti, il legislatore ha fatto riferimento alle somme versate «per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite/giudizio».
La circolare 48/E/2011, a suo tempo, ha incluso nello scomputo i versamenti a titolo di tributo, di sanzioni amministrative, di interessi e di indennità di mora, limitatamente alla parte commisurata alla pretesa impositiva ancora in contestazione nella lite da definire. Va da sé, che a parità di testo normativo, la conclusione dovrebbe essere la medesima e pertanto ogni somma versata dal contribuente si debba decurtare dal dovuto. Se fosse confermata tale interpretazione, la definizione delle liti, assumerebbe certamente maggior appeal.
È evidente, però, che appaiono ormai indifferibili dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia (