Definizione liti pendenti, ultima chance con il lieve inadempimento
Il Fisco “perdona” i piccoli errori. Per evitare la moltiplicazione del contenzioso e agevolare gli istituti definitori della pretesa impositiva, dal 22 ottobre 2015 è stato introdotto il cosiddetto lieve inadempimento. Grazie al “lieve inadempimento”, ad esempio, per la chiusura delle liti pendenti, il pagamento della seconda rata, in scadenza il 30 novembre 2017, può essere fatto entro il 7 dicembre 2017, ossia entro oggi. I sette giorni di “tolleranza” sono previsti dall’articolo 15 - ter del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973. Resta il fatto che il tardivo o carente versamento, anche se “lieve”, cioè con un ritardo non superiore a sette giorni, costituisce sempre una violazione sanzionabile con una penalità dell’1% giornaliero di quanto dovuto. Rimane fermo che i tardivi o carenti versamenti si possono regolarizzare con il ravvedimento, applicando la sanzione commisurata all’importo pagato in ritardo.
Se il ritardo è inferiore a 15 giorni dalla scadenza, con il ravvedimento, è dovuta la mini - sanzione dello 0,1% per ciascun giorno, nonché gli interessi dello 0,1%. Chi paga la seconda rata per la chiusura delle liti nel periodo dal primo al 7 dicembre 2017 potrà ravvedersi, entro 30 giorni dalla scadenza del 30 novembre, cioè entro il 30 dicembre 2017, che slitta al 2 gennaio 2018, pagando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo e gli interessi dello 0,1 per cento annuo. La seconda rata, in scadenza ordinaria al 30 novembre 2017, riguarda i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle liti, presentando, entro il 2 ottobre 2017, per ogni lite autonoma, una distinta domanda. Per lite autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Il pagamento degli importi dovuti poteva essere fatto in un massimo di tre rate. Il pagamento rateale era escluso se gli importi dovuti non superavano duemila euro. Il termine per pagare gli importi dovuti o la prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, è scaduto lunedì 2 ottobre 2017.
Il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
•per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017;
•per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018.
Lieve inadempimento in campo per “dribblare” il contenzioso
Per evitare la moltiplicazione del contenzioso e agevolare gli istituti definitori della pretesa impositiva, con effetto dal 22 ottobre 2015, è stato introdotto l’articolo 15 - ter nel decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973, dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L’articolo 15 - ter, tra l’altro, è applicabile agli atti di adesione, agli avvisi di accertamento o agli avvisi di rettifica e liquidazione definiti per acquiescenza, alle conciliazioni giudiziali, agli accordi di mediazione, cioè agli “istituti definitori”, compresa la chiusura delle liti pendenti. Per l’agenzia delle Entrate, circolare 17/E del 29 aprile 2016, la disciplina degli inadempimenti in tema di pagamento (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute a seguito degli istituti definitori è stata inserita in un unico articolo, cioè nell’articolo 15 - ter del Dpr 29 settembre 1973, n. 602. Anche la norma sulla chiusura delle liti pendenti, articolo 11 del decreto legge 50/2017, per i versamenti, fa riferimento alle disposizioni in materia di accertamento con adesione, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 218/1997, per le quali sono applicabili le regole sul lieve inadempimento di cui all’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, che riguarda sia il versamento della prima o unica rata, sia il versamento delle rate successive. Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, nella predetta circolare 17/E del 29 aprile 2016, la disciplina del lieve inadempimento ricorre ogni volta si verificano ritardi di breve durata, o errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute che non comportano per il contribuente la perdita dei benefici e quindi, a seconda dei casi, non precludono il perfezionamento degli istituti definitori né determinano la decadenza dalla rateazione. Con riferimento alla “tempestività del versamento”, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è fatto con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento, o se una delle rate diverse dalla prima è versata entro il termine di pagamento della rata successiva. Con riguardo “all’entità del versamento”, se il contribuente effettua il versamento di una delle rate diverse dalla prima in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a diecimila euro, si configura un’ipotesi di lieve inadempimento.