Controlli e liti

Definizione delle liti, strada in salita per gli atti notificati nella seconda metà 2016

di Antonio Iorio

Per accedere alla definizione delle liti prevista dall’ articolo 11 del Dl 50/2017 è necessario che la costituzione in giudizio in primo grado sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e che il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Si tratta di una data che rischia di escludere molti accertamenti notificati nella seconda metà dello scorso anno, soprattutto se di importo inferiore ai 20.000 euro, per i quali la costituzione in giudizio è stata obbligatoriamente preceduta dalla procedura di reclamo/mediazione. Ma vediamo i termini della questione .

Ricevuto un avviso di accertamento, il contribuente, di norma, nei sessanta giorni che ha di tempo per proporre ricorso, instaura il procedimento di adesione con l’ufficio al fine di tentare una definizione dell’atto con abbattimento della pretesa e la riduzione delle sanzioni. Presentando questa istanza i termini iniziali di impugnazione (60 giorni) sono aumentati di 90 per consentire l’esecuzione del procedimento all’Ufficio.

Ne consegue che, di norma, dalla notifica dell’atto i termini per ricorrere in realtà sono 150 giorni, essendo abbastanza generalizzata la richiesta di adesione da parte del contribuente.

Se poi questi 150 giorni cadono nel mese di agosto, o comunque lo comprendono, occorre aggiungere altri 31 giorni di sospensione dei termini (circostanza peraltro confermata anche da una norma interpretativa contenuta nel decreto fiscale di fine anno). Così i 150 giorni di riferimento per proporre ricorso diventano 181. Una volta notificato ricorso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’accertamento, il contribuente ha tempo 30 giorni per effettuare la costituzione in giudizio in Ctp.

Riassumendo, quindi, la costituzione in giudizio, se è stato esperito il procedimento di adesione e se il periodo temporale ha riguardato il mese di agosto, avviene circa dopo 210 giorni dalla notifica dell’atto.

Pertanto, se si considera che per aderire alla definizione delle liti la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2016, pur ipotizzando che il contribuente non abbia atteso tutti i 30 giorni previsti per la costituzione dopo la consegna del ricorso all’ufficio, ne consegue che molti accertamenti notificati dalla seconda metà di giugno in poi, non sono interessati al nuovo istituto definitorio.

Se poi nell’accertamento sono pretese maggiori imposte non superiori a 20.000 euro, la costituzione in giudizio viene differita di altri 90 giorni per il procedimento di reclamo/mediazione presso l’ufficio delle Entrate che ha emesso l’atto. Verosimilmente, quindi, il periodo tra l’atto di notifica e la predetta costituzione, non è più di circa 210 giorni ma di 300. Per rispettare in queste ipotesi il termine imposto dalla norma per la definizione deve trattarsi, con ogni probabilità, di atti emessi entro la prima metà del mese di marzo dell’anno 2016

In conclusione, se a seguito dell’avviso di accertamento è stato effettuato il procedimento di adesione, il successivo ricorso è stato notificato dopo aver beneficiato tutti i 60 giorni a disposizione è verosimile che non possano accedere alla nuova definizione delle liti gli atti notificati successivamente alla prima metà di giugno 2016 e, se contengono richieste di maggiori imposte non superiore a 20.000 euro, dopo la prima metà di marzo 2016.

Considerando che una delle ragioni dell’introduzione delle definizione è il decongestionamento del contenzioso (la norma è inserita nel capo II del provvedimento recante “disposizioni in materia di giustizia tributaria”) forse le date andrebbero riviste e probabilmente il riferimento alla costituzione in giudizio potrebbe essere anticipato alla notifica del ricorso, sempreché la controversia sia stata poi instaurata presso il giudice tributario.

La manovra fiscale - Dl 50 del 24 aprile 2017

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