Imposte

Depositi Iva: benefici più estesi, via i vincoli sui beni

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

I depositi Iva consentono di custodire e sottoporre ad eventuale lavorazione beni nazionali o comunitari, differendo il pagamento dell’Iva a condizione che la merce non sia commercializzata all’interno degli stessi depositi e che quindi non sia posta in vendita, secondo quanto previsto dall’articolo 50 bis del Dl 331/1993 .
L’Iva è assolta, infatti, dall’acquirente finale solo al momento dell’immissione in consumo in Italia, a seguito dell’estrazione dei beni dal deposito stesso, attraverso il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’articolo 17 comma 3 del Dpr 633/72 .
A tal proposito il Dl n. 193/2016 introduce importanti novità in materia di depositi Iva sulle quali è bene fare il punto.

Eliminazione limitazioni oggettive e soggettive
A far data dal 1 aprile 2017, cessano le limitazioni oggettive relative alla tipologia dei beni introdotti nei depositi Iva e soggettive in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti nel deposito.
Per iniziare, con riferimento all’estrazione dei beni dai depositi Iva, non sarà più necessaria l’iscrizione alla Cciaa da almeno un anno nonché il requisito dell’effettiva operatività
In particolare, tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza l’applicazione dell’imposta introducendo gli stessi in depositi, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario e dalla tipologia di beni oggetto dell’operazione, per effetto dell’abrogazione del quarto comma dell’articolo 50 bis lettera d) del Dl 331/1993.
Ad oggi, invece, la possibilità di non applicare l’Iva è prevista solo per le cessioni a favore di soggetti passivi comunitari nonché alle cessioni di beni elencati nella tabella A-bis nei confronti di soggetti italiani ed extracomunitari.

Modalità di applicazione dell’imposta
Il Dl 193/2016 interviene, con effetto dal 1 aprile 2017, anche sulle modalità di applicazione dell’imposta dovuta per l’estrazione dei beni dai depositi.
Più precisamente, in seguito alle modifiche in commento, per i beni provenienti da Paesi extracomunitari estratti dai depositi Iva, l’imposta non deve più essere assolta dal soggetto che li estrae ma, con il meccanismo del reverse charge, dovrà essere versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.
Il versamento deve avvenire con modello F24, fermo restando la responsabilità solidale per entrambi i soggetti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i beni sono stati estratti e senza che ci possa avvalere della compensazione orizzontale. Il gestore del deposito risulterà vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti, le cui modalità dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Il soggetto debitore con le nuove regole dovrà annotare nel registro degli acquisti un’autofattura con i dati del versamento, al fine di esercitare, se del caso, il diritto alla detrazione. Per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva, in forza di un acquisto intracomunitario, continuerà ad applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile.
Sanzioni
Il Dl 193/2016 riformula anche le sanzioni prevedendo nell’articolo 50 bis, comma 6, del Dl 331/1993, la responsabilità solidale da parte del gestore dei depositi Iva, nonché una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del soggetto che effettua il prelievo nel caso di esportatore abituale che ha presentato dichiarazione di intento in assenza dei presupposti.

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