Imposte

Depositi Iva senza garanzia se estrae chi ha introdotto il bene

immagine non disponibile

di Ettore Sbandi

L'estrazione dal deposito Iva, nel caso in cui ci sia identità soggettiva tra chi introduce e chi estrae, non obbliga all’accensione di una nuova garanzia. La questione è stata affrontata dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 5/E/2018 di ieri in risposta ad un interpello. La disciplina del deposito Iva (articolo 50-bis del Dl 331/1993) è stata modificata a decorrere dal 1 aprile 2017. Tra le modifiche introdotte nel 2017, è stata imposta, oltre alla garanzia di cui al comma 4 dell’articolo 50-bis, al comma 6 anche una garanzia di durata semestrale per i soggetti estrattori di beni provenienti da operazioni di import che intendono procedere con l’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.

Tuttavia, questa garanzia può essere evitata se il soggetto estrattore si mostra compliant con i criteri di cui all’articolo 4 del Dm 23 febbraio 2017, il quale ha dato applicazione alla novella normativa in esame. In base a tale Dm, e qui sta il nodo della questione, sono infatti esclusi dalla prestazione della garanzia, tra gli altri, i soggetti che hanno effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione nel deposito e che procedono anche all’estrazione delle stesse merci.

Tanto premesso, il contribuente ha chiesto se, quando il soggetto estrattore dei beni coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito Iva, non esista l’obbligo di prestare la garanzia di cui all’articolo 50-bis, co. 6, del Dl 331/93.

In effetti, l’Agenzia ha aderito all’istanza del contribuente, precisando alcuni aspetti di sicuro interesse. Anzitutto, è stato evidenziato il carattere residuale della garanzia all’estrazione, prevista per le sole ipotesi in cui l’estrattore di beni importati intenda avvalersi del reverse charge quale meccanismo applicativo dell’imposta. In secondo luogo, l’Agenzia sottolinea come, per procedere con l’inversione contabile, il soggetto estrattore deve osservare i requisiti soggettivi di affidabilità di cui all’articolo 2 del DM del 23 febbraio 2017 (assenza precedenti, regolari versamenti, eccetera.); oppure deve essere certificato Aeo; ovvero ancora essere lo stesso soggetto che ha proceduto all’introduzione. In quest’ultimo caso di identità soggettiva, l’Agenzia osserva che l’esclusione della garanzia è dovuta al fatto che già è in essere una garanzia per l’imposta ex comma 4 dell’articolo 50-bis.

Dunque, si conclude che, in caso di identità soggettiva tra soggetto estrattore ed introduttore, non deve essere garantita l’estrazione, in quanto lo è già, di regola, l’introduzione; tuttavia, è bene rilevare che, poiché anche la garanzia di introduzione può essere evitata da parte di soggetti ad elevata affidabilità (ad esempio Aeo), per questi ultimi non operano le norme sulle garanzie, potendo operare liberamente sia in ingresso che in uscita da un deposito.

La risoluzione 5/E/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©