Contabilità

Derivati, il questionario dell’Oic agli operatori

Le domande spaziano dall'ambito di applicazione alla classificazione e al contenuto delle voci, fino ai problemi riferiti alle regole relative alle operazioni di copertura

di Franco Roscini Vitali

Strumenti finanziari derivati oggetto del questionario che l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato sul proprio sito per raccogliere l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che potrebbero comportare maggiori difficoltà.

L’Oic invita gli operatori a segnalare ulteriori questioni non espressamente indicate nel questionario: tutti gli elementi raccolti saranno analizzati per apportare eventuali modifiche al principio contabile Oic 32 Strumenti finanziari derivati.

Il termine per le risposte, piuttosto ampio in considerazione delle difficoltà che imprese e professionisti stanno affrontando in questo periodo, è il 30 ottobre 2020.

Il questionario inizia con la richiesta dei dati dell’operatore e del suo ruolo ed esperienza (redattore del bilancio, revisore ecc.)

La prima domanda riguarda l’ambito di applicazione dell’Oic 32 (paragrafi 2-8) che esclude dal documento: contratti derivati che hanno per oggetto azioni proprie della società; contratti stipulati tra un acquirente e un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un’operazione straordinaria (cessione, conferimento, fusione, scissione); contratti di acquisto/vendita di merci che conferiscono a una delle parti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari quando si verificano determinate condizioni.

In particolare, la domanda vuol capire se gli operatori hanno riscontrato problemi con riferimento alle previsioni contenute nell’ambito di applicazione dell’Oic 32.

La seconda domanda riguarda classificazione e contenuto delle voci (Oic 32 paragrafi 25-37), in particolare le difficoltà applicative nel calcolo degli effetti fiscali differiti, all’inizio e durante l’operazione di copertura, riferiti alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi perché la riserva deve essere esposta al netto di tali effetti: medesimo discorso per il rilascio della riserva.

La terza domanda (Oic 32 paragrafi 38-50 e Appendici B e C) è riferita all’iscrizione iniziale e valutazione successiva dei derivati con particolare riguardo alla separazione di quelli incorporati e a eventuali problemi riscontrati nella contabilizzazione di derivati sottoscritti contestualmente al finanziamento con la stessa controparte e con elementi portanti identici a quelli del finanziamento.

La quarta domanda riguarda eventuali problemi riferiti alle regole relative alle operazioni di copertura (Oic 32 paragrafi 51-118 e Appendice D).

In particolare, l’Oic 32 indica le regole di carattere generale che, in sintesi, sono: possibilità di designare una relazione di copertura se e solo se sono rispettati i criteri di ammissibilità; possibilità di interrompere la copertura solo nei casi previsti dal principio; possibilità di designare due tipologie di copertura (fair value e flussi finanziari); possibilità di adottare il modello semplificato.

Particolare importanza, per gli operatori, riveste il modello semplificato che si può utilizzare quando: le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivanti aventi caratteristiche che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell’elemento coperto, quali scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e variabile sottostante (definite «relazioni di copertura semplici»); il derivato è stipulato a condizioni di mercato (esempio, swap con fair value prossimo allo zero); alla data di rilevazione iniziale la contabilizzazione può essere fondata su un’analisi esclusivamente qualitativa e non necessita dell’elaborazione del test quantitativo.

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