Detrazione del 50% ma senza cessione per l’ascensore troppo piccolo
È possibile recuperare la detrazione in dieci anni con la dichiarazione dei redditi
La proroga della possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura riguarda esclusivamente gli interventi in linea con i requisiti del Dm 236/1989. L’articolo 2, comma 1, del Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023, prevede l’esclusione della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per gli interventi avviati a decorrere dal 17 febbraio 2023 ed agevolabili con i bonus edilizi. In sostanza, in via generale, con riferimento alle spese sostenute dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento) i bonus fiscali in edilizia possono essere utilizzati unicamente sottoforma di detrazione in dichiarazione dei redditi. Tuttavia, a tale disposizione sono state affiancate una serie di deroghe che consentono ancora l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, come modalità alternative di fruizione delle agevolazioni fiscali. In particolare, la facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta viene mantenuta anche ai fini degli interventi di superamento delle barriere architettoniche (articolo 119-ter, del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020), per i quali spetta il bonus al 75% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, senza ulteriori condizioni (articolo 2, comma 1-bis, legge 38/2023). In sostanza, per questa agevolazione, lo sconto in fattura e la cessione del credito sono sempre consentite per le spese sostenute e per l’avvio dei lavori anche dopo il 17 febbraio 2023, nonché per i lavori già in corso prima di tale data. Gli interventi, ovviamente, devono rispettare i requisiti richiesti dalla legge. In particolare, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 che definisce nel dettaglio le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, privati e pubblici, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. L’articolo 2 del Dm 236/1989 intende per barriere architettoniche gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Vi rientrano anche gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Per gli ascensori, pertanto, occorre rispettare le dimensioni previste dalla legge pena l’inapplicabilità del bonus 75%, ferma restando l’applicazione della detrazione del 50%, senza, però, l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma recuperando la detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi.
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