Detrazione anche dopo la chiusura della partita Iva
Il diritto non è precluso senza un requisito formale se non c’è evasione
Il diritto alla detrazione deve essere garantito anche se la partita Iva è stata chiusa. Con la sentenza nella causa C-358/20, la Corte di Giustizia interviene in soccorso del diritto alla detrazione, minato questa volta dalla chiusura d’ufficio della partita Iva per inattività. Senza entrare nel merito della normativa interna dell’ordinamento rumeno nonché della vicenda processuale, è di interesse la questione pregiudiziale presentata alla Corte di Lussemburgo: è consentito all’amministrazione fiscale che ha annullato l’identificazione Iva di un contribuente – che nella specie, per sei mesi consecutivi, aveva presentato dichiarazioni Iva in cui non erano riportate operazione imponibili – obbligare lo stesso soggetto a riscuotere l’Iva senza poter, al contrario, chiedere un nuovo identificativo Iva e beneficiare della detrazione assolta a monte, qualora in concreto vi sia una continuazione della propria attività dopo la chiusura formale della partita Iva?
Secondo la Corte di Giustizia una norma interna che consente una prassi del genere sarebbe senza dubbio incompatibile con le norme della Direttiva Iva nonché con i principi di neutralità dell’imposta, certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e proporzionalità.
Come noto, il diritto alla detrazione è un principio fondamentale del sistema Iva e non può subire limitazioni laddove ne sono soddisfatti i requisiti sostanziali. Le uniche ipotesi in cui la detrazione può essere negata per violazione di requisiti formali riguardano i casi di frode ovvero i casi in cui la violazione di un elemento formale impedisce di fornire la prova dell’esistenza dei requisiti sostanziali.
Secondo la Corte, l’identificazione ai fini Iva, rientrando tra i requisiti formali, non può pregiudicare il diritto alla detrazione, a meno che ciò impedisca al Fisco di accertarne la sostanza. Laddove non c’è tale rischio e non vi sia stata alcuna evasione di imposta, la detrazione deve essere riconosciuta; il fatto che, per una disposizione interna, al soggetto passivo non può essere attribuita una nuova partita Iva in quanto il suo amministratore è socio di un’altra società sottoposta a procedura di insolvenza non può essere da impedimento.
La sentenza ha risonanza anche nell’ordinamento nazionale dove è pure contemplata una norma che prevede la chiusura d’ufficio per le partite Iva inattive (articolo 35, comma 15-quinquies, Dpr 633/1972). Ebbene, laddove venisse accertato che di fatto il soggetto continua a svolgere la sua attività, se da un lato è legittima la pretesa del Fisco a riscuotere l’imposta sulle operazioni attive, dall’altro dovrebbe essere garantita la detrazione sugli acquisti, sebbene previa apertura di una nuova partita Iva.