Imposte

Detrazione Iva per le donazioni in natura: svolta nel Dl liquidità ma resta il nodo-decorrenza

Con la modifica in commissione erogazioni liberali effettuate nell’attività di impresa o professione

Va verso lo scioglimento uno dei nodi che ha contraddistinto le norme di favore emanate per sostenere le erogazioni liberali in natura durante la fase calda dell’emergenza coronavirus. Anche se sono destinati a rimanere alcuni margini di incertezza, primo fra tutti quello legato alla decorrenza. Ma andiamo con ordine. Le commissioni Finanze e Attività produttive della Camera con un emendamento approvato alla conversione del decreto Liquidità (Dl 23/2020), che ora va all’esame dell’Aula di Montecitorio per completare la prima lettura, prevede che i beni donati per l’emergenza coronavirus (il riferimento è a operatori economici) diano diritto alla detrazione Iva sugli acquisti effettuati. Una precisazione importante perché - come segnalato in più occasioni dal Sole 24 Ore (si veda questo articolo a titolo esemplificativo) - la norma introdotta con il cura Italia (articolo 66 del Dl 18/2020) finiva per creare un “buco” sul fronte Iva con gli operatori costretti a sobbarcarsi il costo (fiscale) dell’Iva indetraibile a fronte di un’attività di beneficienza.

La modifica
La modifica approvata in sede referente alla Camera si va proprio a inserire nell’articolo 66 del Dl 18/2020, introducendo un comma 3-bis che prevede letteralmente che «ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale» si considerano come «effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione ai fini della detrazione» prevista dall’articolo 19 del Dpr 633/1972. In questo modo, vengono resi detraibili a fini Iva - come sottolinea anche il dossier del Servizio studi di Camera e Senato - gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria per il coronavirus.

Bisogna ricordare che l’articolo 66 del Dl 18/2020 prevede agevolazioni principalmente per le imposte dirette. In particolare:

le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali fino a un massimo di 30mila euro;

le imprese possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Inoltre i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta.

Né tali operazioni sono soggette all’imposta sulle donazioni. Mentre per quanto riguarda il fronte dell’Irap le erogazioni diventano deducibili nell’esercizio in cui vengono effettuate. E queste norme agevolative valgono anche per le erogazioni agevolative a favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

Le incertezze non cancellate sul fronte Iva
Dunque l’intervento sull’Iva nella conversione del decreto Liquidità sembra chiudere il cerchio. Eppure - come anticipato - non tutte le incertezze vengono eliminate. A una prima lettura della norma sembrano emergono almeno due criticità che richiederanno almeno un’azione interpretativa in tempi ultra rapidi.

La decorrenza. Da quando si applicherà la nuova norma? O per dirla in modo più concreto: vale per le erogazioni in natura effettuate anche prima o bisognerà aspettare l’entrata in vigore della legge di conversione del del decreto Liquidità. Una lettura, che tenga conto della finalità della norma, dovrebbe far sì che la regola agisca retroattivamente per tutto il periodo di pandemia. Anche perché, dopo la prima lettura alla Camera il testo dovrà ancora andare al Senato e il termine di conversione scade il 7 giugno.

Le cessioni esenti. Oltre all’inerenza deve essere garantita la detraibilità su tutte le cessioni gratuite che sono a valle esenti . Altrimenti le erogazioni liberali sarebbero limitate alle cessioni di prodotti anti-coronavirus come mascherine o Dpi (in base all’articolo 124 del Dl 34/2020) o cessioni di beni previste da specifiche norme, lasciandone fuori alcuni di particolare importanza come, ad esempio, le ambulanze.

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