Contabilità

Decreto Liquidità, alberghi e terme: rivalutazione dei beni gratis

Per il settore alberghiero e quello termale arriva una rivalutazione senza il versamento di alcuna sostitutiva

di Marco Mobili

Per il settore alberghiero e quello termale arriva una rivalutazione a mani libere: non sarà infatti dovuta alcuna imposta sostitutiva sui beni rivalutati. Non solo. Il nuovo valore fiscale dei beni sarà immediatamente riconosciuto ai fini dell’ ammortamento. Per tutti gli altri settori questo avviene nel terzo esercizio successivo a quello dell’operazione di rivalutazione. Il solo conto da saldare al fisco è quello dell’imposta sostitutiva del 10% sul saldo attivo di rivalutazione.

Ma non è la sola novità in materia di tassazione delle imprese inserita nel decreto liquidità. Con un altro correttivo approvato giovedì sera alla Camera dalle commissioni Finanze e Attività produttive viene concessa a tutte le imprese interessate la facoltà di postdatare la rivalutazione nei bilanci successivi al 2019, almeno fino al 2022. In sostanza l’impresa potrà scegliere, anche in funzione della liquidità disponibile, in quale bilancio rivalutare i propri asset. I beni da assoggettare ad imposta sostitutiva restano comunque quelli già indicati nell’ultima manovra di fine anno ossia quelli iscritti nel bilancio 2018, mentre per gli immobili l’emendamento approvato prevede che il valore fiscale riconosciuto abbia effetto dai periodi d’imposta che vanno dal 2022 al 2024, ossia dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Il decreto liquidità approda ora all’esame dell’Aula di Montecitorio, dove lunedì prossimo il Governo ha dichiarato di voler chiedere la fiducia nel primo pomeriggio così da poter chiudere rapidamente il primo passaggio parlamentare. Il testo, una volta licenziato dalla Camera, approderà al Senato per la seconda lettura che le imprese si augurano possa essere immediata.

Per molte attività produttive, infatti, il fattore tempo nell’accesso alla liquidità che possono erogare banche e intermediari finanziari è un elemento strategico per affrontare la Fase due della ripartenza. A partire dalla possibilità di autocertificare i dati richiesti dagli istituti di credito per superare le lungaggini e le complicazioni burocratiche che accompagnano le richieste di accesso ai finanziamenti, tanto per i grandi coperti dalle garanzie Sace quanto per i piccoli con le garanzie statali al 100 per cento. L’autodichiarazione, con la manleva per le banche e l’obbligo di un conto dedicato per le imprese dove far confluire i finanziamenti ricevuti, sono stati inseriti nel Dl con un emendamento votato all’unanimità. Ma per essere operativo e velocizzare così le procedure dovrà ancora attendere la legge di conversione del decreto. Lo stesso vale per la tutela delle imprese da eventuali responsabilità civili o penali bei casi di riconoscimento di infezioni da Covid-19 dei dipendenti. L’emendamento è arrivato giovedì al termine delle votazioni in Commissione (si veda il servizio in pagina).

Tra le novità introdotte nell’ultimo giro di boa anche la possibilità di ottenere la garanzia Sace per i crediti che le aziende cedono a banche e a intermediari finanziari. Secondo l’emendamento approvato la garanzia Sace può essere richiesta per le cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate dalle imprese a banche e a intermediari finanziari.

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