Detrazione Iva con stretta immediata sulle operazioni di fine anno
Le nuove regole del Dl 50/2017 sulla detrazione Iva avranno sui piani operativo e finanziario un impatto notevole sulle operazioni di fine anno. In particolare, il problema sorgerà per tutte le fatture relative alle operazioni di dicembre, per le operazioni per le quali la fatturazione avviene nel 2018 con riferimento al 2017 e, più in generale, per tutte quelle fatture passive del 2017 che il cessionario/committente riceve nel corso del 2018. Le nuove regole, infatti, hanno determinato una drastica riduzione dei termini per esercitare il diritto a detrazione. Siamo passati da 2 anni e 4 mesi a soli 4 mesi (ovvero come vedremo a 16 giorni).
Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 la detrazione Iva che è direttamente collegata al momento di esigibilità dell’imposta, deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 (30 aprile 2018) con riferimento a tutte le fatture la cui esigibilità si è verificata nello stesso periodo d’imposta. Tuttavia, in via transitoria il termine lungo opera ancora per il 2015 e il 2016 per i quali il diritto a detrazione deve essere esercitato al più tardi, rispettivamente, entro il 30 aprile 2018 o entro il 30 aprile 2019.
Sul piano operativo, in riferimento alle fatture che pervengono nell’anno 2018 con riferimento al 2017, ci si potrebbe trovare, in relazione a operazioni il cui momento di effettuazione per le cessioni di beni o prestazioni di servizi si è realizzato a dicembre del 2017 (o per ragioni fisiologiche collegate all’imposta ovvero ad abitudini consolidate ovvero a una organizzazione non adeguata), in tre situazioni diverse.
La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente prima del 16 gennaio. Per l’effettivo esercizio della detrazione la norma non ha introdotto nuove regole e, quindi, siamo costretti ad applicare i vecchi principi con tempi ridotti. In questo primo caso, il cessionario/committente ricevuta la fattura dovrebbe poter registrare l’operazione nel registro acquisti di dicembre e potrà esercitare la detrazione nella liquidazione del 16 gennaio relativa a dicembre 2017.
La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 16 gennaio. In questo secondo caso, il cessionario/committente, ritenendo possibile esercitare il diritto in dichiarazione, liquiderà l’imposta in dichiarazione e utilizzerà l’eventuale credito nella liquidazione di maggio.
Questa soluzione, come si comprende, oltre a non essere del tutto gestibile sul piano contabile (perché impone una registrazione nel 2018 con riferimento al 2017) porterebbe quale effetto che il cliente perderebbe, in termini finanziari, per ben tre mesi l’esercizio di un diritto considerato fondamentale nella logica dell’imposta dalle regole europee.
Ovviamente, sul piano operativo per la gestione delle predette fatture potrebbe non sembrare necessaria la creazione di un apposito sezionale perché è possibile effettuare un’estrazione contabile di tutte le fatture datate 2017 per poi riportarle nella dichiarazione Iva del 2018. Attenzione, però: in questo modo, oltre a determinare una non progressiva gestione dei registri Iva, facendo riferimento al momento di esigibilità della singola transazione, ci si potrebbe trovare (come vedremo per gli acquisti intracomunitari di beni) in presenza di fatture datate 2018 ma con esigibilità già dal 2017. È ovvio che questa situazione impone di immaginare un registro sezionale di tutte le fatture relative al 2017.
La fattura datata 2017 viene ricevuta dal cliente dopo il 30 di aprile 2018. Infine, per le fatture ricevute o da contabilizzare dopo il 30 aprile 2018 (perché siamo in presenza di fatture che si sono perse all’interno dell’impresa del cliente oppure di fatture contestate e quindi non ancora contabilizzate), il contribuente per garantire effettivo il diritto a detrazione dovrebbe poter utilizzare pur sempre la dichiarazione integrativa a favore secondo le regole riformate nel 2016.