Spetta l’accesso al beneficio fiscale della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia anche nei casi in cui il possesso dell’immobile risulti da un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato, a condizione che tale titolo sia idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. È richiesto anche il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. A queste conclusioni è giunta di recente l’Amministrazione finanziaria a seguito della presentazione di un’istanza specifica di interpello del contribuente.

Risposta interpello 23 maggio 2024, n. 112/E

Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia

L’articolo 16­bis, comma 1, lettera b), Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, ha previsto il riconoscimentodiuna detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi edilizi elencati dettagliatamente alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380.

Inoltre, in base al disposto dell’articolo 16, comma 1, del Dl 4 giugno 2013, n. 63, conv. con modif...

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