Spetta l’accesso al beneficio fiscale della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia anche nei casi in cui il possesso dell’immobile risulti da un titolo diverso da un contratto di locazione o di comodato, a condizione che tale titolo sia idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. È richiesto anche il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. A queste conclusioni è giunta di recente l’Amministrazione finanziaria a seguito della presentazione di un’istanza specifica di interpello del contribuente.
Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia
L’articolo 16bis, comma 1, lettera b), Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, ha previsto il riconoscimentodiuna detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche delle spese, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi edilizi elencati dettagliatamente alle lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 3 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
Inoltre, in base al disposto dell’articolo 16, comma 1, del Dl 4 giugno 2013, n. 63, conv. con modif...
Argomenti
I punti chiave
- Detrazione per spese di ristrutturazione edilizia
- Criterio di imputazione dello sconto di imposta
- Tipologie di spese coinvolte
- Caratteristiche degli interventi edilizi coinvolti
- Soggetti che possono fruire del bonus
- Prova della detenzione dell’immobile
- Pagamento delle spese con bonifico bancario o postale
- Documenti necessari per godere dell’agevolazione
- Esposizione dei dati in dichiarazione dei redditi
- Alternative alla fruizione diretta della detrazione
- Caso specifico esaminato dall’agenzia delle Entrate