Adempimenti

Dichiarazione aiuti Covid, proroga in autunno

Slitta alla primavera 2023 la trasmissione dei dati al Registro nazionale. Nota delle Entrate ai garanti: le informazioni richieste non sono già disponibili

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Non è stato facile. Ma l’amministrazione finanziaria e il Governo avrebbero spuntato la doppia proroga: il rinvio alla primavera 2023 della trasmissione dei dati al Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) consentirà di dare più tempo ai professionisti e alle imprese per la compilazione e l’invio alle Entrate dell’autodichiarazione su bonus, esenzioni e contributi a fondo perduto introdotti per l’emergenza Covid. Ora si lavora ai dettagli. Il calendario sarà messo a punto con il decreto legge sulle semplificazioni fiscali atteso martedì 14 giugno in Consiglio dei ministri. L’ipotesi più probabile è il rinvio dell’attuale scadenza del 30 giugno al mese di ottobre. In questo modo si riuscirebbe a contemperare la doppia esigenza di garantire il rispetto della registrazione degli aiuti di Stato, concedendo all’agenzia delle Entrate un margine temporale sufficiente a effettuare gli incroci sui dati pervenuti, e si può consentire agli addetti ai lavori di oltrepassare l’estate con il connesso ingorgo di scadenze legate soprattutto ai versamenti (sono 141 i termini ordinari mappati dalle Entrate entro fine mese).

D’altronde i numeri in gioco sono molto elevati. La stima è che l’autodichiarazione degli aiuti Covid riguardi almeno tre milioni di partite Iva (si veda l’articolo «Dichiarazione aiuti Covid per 3 milioni di partite Iva»). Mentre il numero degli aiuti da registrare (il termine attuale è il 31 dicembre 2022 che dovrebbe, come anticipato, slittare alla primavera 2023) ammonta a circa 5-6 milioni. Quest’ultimo numero è stato messo nero su bianco dall’Agenzia in una nota indirizzata ai garanti dei contribuenti in risposta alle proteste arrivate dalle associazioni dei commercialisti. Nella nota le Entrate hanno precisato che con l’autodichiarazione vengono chiesti dati non in possesso dell’Agenzia. Tra questi, particolare rilevanza assumono: le informazioni delle imprese in cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante per la definizione di «impresa unica» secondo la definizione europea utilizzata per gli aiuti di Stato; l’allocazione degli aiuti ricevuti nella sezione 3.1 e/o nella sezione 3.12 del Temporary framework; le modalità di restituzione con cui il beneficiario intende sanare (restituzione con F24 o scomputo dagli anni successivi) l’eventuale superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12. Mentre sempre la nota ai garanti riporta come non vengano richiesti i dati già in possesso del Fisco e dell’amministrazione, come ad esempio gli importi degli aiuti fruiti.


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