Controlli e liti

Dichiarazione fraudolenta prescritta, non scatta la confisca per equivalente

Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del 578 bis del Codice

di Antonio Iorio

Per il reato di dichiarazione fraudolenta commesso prima dell’entrata in vigore dell’articolo 578 bis del Codice di procedura penale (6 aprile 2018), dichiarato estinto per prescrizione, non può essere mantenuta la confisca per equivalente: si tratta, infatti, a differenza della confisca diretta, di una misura sanzionatoria, non applicabile retroattivamente e quindi ammessa in precedenza solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena.

Per i fatti commessi successivamente, la misura è legittima ma condizione che sia accertata la responsabilità del reo. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 7285 depositata ieri.

La vicenda trae origine dalla confisca per equivalente disposta nei confronti di una imputata condannata per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 Dlgs 74/2000) in relazione a fatti commessi nel periodo di imposta 2009. In sede di appello, il giudice dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, mantenendo la confisca.

Avverso il provvedimento, l’imputata ricorreva per Cassazione lamentando il vizio di violazione di legge, atteso che la norma consente la misura solo in presenza di una sentenza di condanna. Il procuratore generale replicava evidenziando che in base al neo intreeeodotto articolo 578 bis, tale requisito non è più necessario, essendo sufficiente una decisione con la quale è stata accertata la responsabilità del reo. I giudici di legittimità, ritenendo fondato il ricorso, hanno innanzitutto evidenziato che la confisca per equivalente (articolo 12 bis Dlgs 74/2000) può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta. A differenza, infatti, della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, quella per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio.

Non può pertanto essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo una sentenza di condanna o di applicazione della pena. Secondo la Cassazione, nella specie, non trova applicazione l’articolo 578 bis rilevante ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (6 aprile 2018). Tale norma, introdotta con il Dlgs 21/2018, prevede che il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidano sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. Nella specie l’intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione e la dichiarazione di non doversi procedere, comportavano l’impossibilità di mantenere la confisca per equivalente. Da qui l’accoglimento del ricorso.

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