L'esperto rispondeAdempimenti

Dichiarazione Irap, spazio al recupero dell’eccedenza 2018

Bisogna riportare nel rigo IR28 la quota dell’eccedenza Irap 2018 utilizzata nella sezione II del quadro IR a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

In merito al recupero dell’eccedenza Irap 2018 nel modello Irap 2020 (anno d’imposta 2019) a seguito della cancellazione del saldo Irap 2019, così come previsto dall’articolo 24 del Dl 34/2020 si chiede, in presenza di eccedenza da precedente dichiarazione (non utilizzata in compensazione, nè interna nè con F24) e di acconti versati 2019 entrambi di importo superiore all’imposta dovuta di cui al rigo IR21, qual è l’importo da riportare al rigo IR28, considerando quanto previsto dalla circolare 25/E/2020 per il recupero della riferita eccedenza d’imposta?
S. R. - Palermo

Il saldo Irap relativo al periodo d’imposta 2019, per il quale è stato previsto l’esonero dal versamento a norma dell'articolo 24 del Dl 34/2020, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza Irap risultante dalla precedente dichiarazione (modello Irap 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto). La circolare 25/E/2020 continua affermando che a sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’Irap 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza Irap 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata. L’eccedenza Irap 2018 non utilizzata a riduzione del saldo Irap 2019 può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione Irap 2020 ed essere utilizzata secondo le consuete modalità previste per le eccedenze d’imposta (compensazione, rimborso o riporto all’anno successivo). A tal fine, la sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza Irap 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo Irap 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell’articolo 24 del Dl 34/2020.
Esemplificando, in presenza di un’eccedenza Irap 2018 di 1.000 euro e un’Irap dovuta per il 2019 di 5.000 euro con acconti versati di 4.500 euro - e quindi un saldo Irap 2019 di 500 euro - avremo un saldo Irap non dovuto di 1.500 euro con indicazione nel rigo IR28 dell’importo di 1.000 euro (eccedenza Irap 2018).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©