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Dichiarazione Iva 2021, le insidie del quadro VQ

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 30 aprile 2021

  • Cosa scade Dichiarazione Iva 2021 (anno d'imposta 2020)

  • Per chi Soggetti passivi d'imposta

  • Come adempiere Compilazione quadro VQ

1In sintesi

Il quadro VQ, denominato “Versamenti periodici omessi” è stato inserito per la prima volta nel Modello Iva 2020; esso è finalizzato a determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica “non spontanei”.

La novità del quadro VQ contenuto nella dichiarazione Iva 2021 (anno d’imposta 2020), da presentare entro il 30 aprile 2021, riguarda l’indicazione degli importi versati successivamente alla sospensione per eventi eccezionali, relativi ad anni d’imposta precedenti quello di riferimento della presente dichiarazione.

Oltre ad essere una novità, la si può definire anche un’eccezione all’interno del quadro VQ, non trattandosi di versamenti “non spontanei”.

2I versamenti periodici omessi e il recupero

È l’articolo 21-bis, comma 5, del Dl 78/2010, che prevede la segnalazione dei versamenti periodici omessi e la possibilità che gli stessi vengano recuperati dall’agenzia delle Entrate avvalendosi della procedura di liquidazione automatica di cui all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972 (avvisi bonari).

Sempre l’articolo 21-bis, introducendo le “comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva” (Lipe), consente all’agenzia delle Entrate di avvalersi della possibilità di inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti, escludendo di fatto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata, rendendo così sempre più frequente il ricorso a versamenti “non spontanei" per regolarizzare gli omessi versamenti.

I versamenti effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità ex articolo 54-bis o di cartelle esattoriali troveranno quindi indicazione nel quadro VQ, ma soltanto se la dichiarazione Iva annuale cui tali versamenti si riferiscono, aveva fatto emergere un saldo a credito.

3L’indicazione nella dichiarazione Iva annuale

Com’è noto il credito annuale Iva emerge dal rigo VL33.

Tale importo è evidentemente influenzato anche dall’ammontare dei versamenti periodici effettuati durante l’anno. Nell’ipotesi in cui dalla dichiarazione iva emerga un saldo a credito in presenza di un’Iva dovuta superiore a quella versata, si riscontra un credito potenziale più alto di quello “effettivo”.

Questo perché nel rigo VL33, come riportato nelle istruzioni, «deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 (Iva periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo» nel quale viene indicato il maggiore tra quanto dovuto e quanto versato.

Per comprendere la ratio del quadro VQ è quindi fondamentale tenere a mente questo aspetto: nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione rilevano esclusivamente i versamenti effettuati (e non quelli dovuti). Qualora, in presenza di dichiarazione iva a credito, vi sia una differenza positiva tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata, la stessa differenza viene indicata al rigo VL41 e sarà riportata nel quadro VQ della dichiarazione dell’anno d’imposta successivo, contribuendo così ad incrementare il credito iva di tale anno d’imposta (successivo) se saranno stati effettuati nel frattempo versamenti non spontanei per allineare il versato al dovuto (come detto a seguito della ricezione di comunicazioni di irregolarità o cartelle esattoriali).

È proprio questa l’utilità del quadro VQ: evidenziare il maggior credito formatosi in base a versamenti non spontanei effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione.

Il quadro VQ presente nella dichiarazione Iva 2021 (anno imposta 2020) non si riferisce all’anno 2020 ma agli anni precedenti (anni 2018 e 2019).

Quindi tale quadro si compila solo al verificarsi delle seguenti condizioni che devono sussistere congiuntamente e relativamente ad un anno d’imposta antecedente a quello di riferimento:
1) dichiarazione Iva (anni precedenti) a credito;
2) presenza di omessi versamenti indicati nella dichiarazione iva degli anni precedenti: differenziale positivo tra iva dovuta e iva versata;
3) pagamenti non spontanei effettuati per gli anni precedenti successivamente alla data di presentazione della relativa dichiarazione iva e fino alla data di presentazione della dichiarazione iva dell’anno di riferimento.

Tradotto operativamente per la dichiarazione Iva 2021, ciò significa che verrà compilato il quadro VQ allorché:
1) la dichiarazione Iva per il 2018 e/o il 2019 porti un saldo a credito;
2) con riferimento all’anno 2018 e/o 2019 vi siano stati omessi versamenti d’imposta;
3) a partire dall’1 maggio 2019, con riferimento ai versamenti periodici iva regolarizzati per l’anno 2018, e dall’1 luglio 2020, con riferimento ai versamenti periodici iva regolarizzati per l’anno 2019, siano stati effettuati pagamenti non spontanei (avvisi bonari o cartelle) mai indicati in nessuna dichiarazione Iva antecedente, fino alla data del 30 aprile 2021.

Al presentarsi di queste condizioni, il contribuente compilerà il quadro VQ della dichiarazione Iva per l’anno 2020, facendo emergere il credito potenziale risultante dai versamenti effettuati per le per annualità 2018 e/o 2019.

4La modalità di compilazione

Il quadro si compone di cinque righi, da VQ1 a VQ5, che possono riguardare fino a cinque periodi di imposta.

In colonna 1, ipotizziamo di inserire l’anno di imposta 2019, per il quale dalla dichiarazione Iva era risultato un saldo a credito; per tale anno nella successiva colonna 2, andiamo ad inserire la differenza tra l’Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata, avendo il contribuente omesso dei versamenti periodici dell’imposta.
A colonna 2 va indicato il risultato della seguente somma: VQ, col. 2 = VL30, col. 2 - (VL30, col. 3 + VL30, col. 4 + VL30, col. 5.

In colonna 3 invece va inserita la differenza tra il credito potenziale, cioè quello che si sarebbe generato per il 2019 qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale, e quello effettivo liquidato nel rigo VL33.
Facendo riferimento alla dichiarazione dell’anno indicato a colonna 1, l’importo di colonna 3 è determinato in base alla seguente formula:
[VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23)] - VL33.

In colonna 4, si dovrà indicare l’ammontare dell’Iva periodica, relativa al 2019 versata a seguito di:
comunicazioni d’irregolarità ex articolo 54-bis, Dpr 633/1972, e/o
cartelle di pagamento ex articolo 21-bis, Dl 78/2010,
fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente, nel nostro caso 30 giugno 2020.
L’importo da indicare a colonna 4 corrisponde alla somma dei versamenti indicati nelle colonne 4, 5, 6 del quadro VQ del modello precedente.

In colonna 5 vanno inseriti gli importi versati a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione Iva 2021; stesso criterio della colonna 5 per la successiva colonna 6 salvo inserire i versamenti effettuati a seguito della ricezione di cartelle.

Nella nuova colonna 7, va inserito l’ammontare dell’Iva periodica relativa all’anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali (tale colonna sarà descritta dettagliatamente poco più avanti).

Nella colonna 8 “credito maturato", va indicato l’ammontare del credito che si genera per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7.

L’importo del credito è pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo:
(col. 5 + col. 6 + col. 7) – il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0
.

Un esempio per fare chiarezza
Si ipotizzi che la dichiarazione Iva relativa al 2018 abbia chiuso con un credito effettivo riportato nel rigo VL33 pari ad euro € 3.000. Immaginiamo che una delle Lipe, per es. quella relativa al II trimestre 2018, chiuda a debito per euro 15.000 (rigo VP14), senza che tale importo a debito sia stato versato entro la scadenza dell’invio della dichiarazione iva del 2018. Ipotizziamo che il versamento sia stato rateizzato e pagato, a seguito della ricezione di un avviso di liquidazione ex articolo 54-bis, per euro 2.000 dal 01/05/2019 al 30/06/2020 e per euro 5.000 dal 01/07/2020 al 30/04/2021.
Come si evincerà dal quadro VQ della dichiarazione Iva 2021 per l’anno 2020 il credito maturato indicato al rigo VQ1 colonna 8 coinciderà con l’importo indicato in colonna 5 pari ad euro 5.000, senza ovviamente considerare quello di euro 2.000 in quanto già rilevato nella dichiarazione Iva inviata nel 2020 per l’anno d’imposta 2019.
Il credito maturato di 5.000 euro viene quindi recuperato nella dichiarazione Iva 2021 per l’anno d’imposta 2020, confluendo direttamente nel rigo VL12, campo 1 e concorrerà pertanto alla liquidazione Iva di tale anno.

5La novità nel quadro VQ 2021: gli eventi eccezionali

Nel quadro VQ del Modello Iva 2021 è stata prevista la nuova colonna 7 (“Versamenti sospesi per eventi eccezionali”) riguardante l’ammontare dell’Iva periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del Modello Iva relativo al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.

Con riferimento all’anno d’imposta 2020, la nuova colonna 7 non è riferibile alle sospensioni previste per l’emergenza sanitaria da Covid-19, poiché gli eventi eccezionali che hanno causato la sospensione devono essersi verificati nell’anno 2019 o 2018 (facendo il quadro VQ esclusivo riferimento a tali annualità).

Discorso diverso per la prossima dichiarazione Iva 2022, nella quale si ritiene andranno indicati i versamenti sospesi relativi al 2020, ripresi dopo la sospensione Covid-19 ed effettuati dopo l’invio della dichiarazione Iva 2021 (il 30 aprile 2021).

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