1. Modelli Iva e Iva Base 2024
Il modello di dichiarazione annuale Iva 2024 ed il modello di dichiarazione annuale Iva Base 2024, per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023, sono stati approvati, con le relative istruzioni, con il Provvedimento agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024.
Nel modello Iva “ordinario”, i quadri VB, VN, VP, VQ e VG devono essere sempre compilati a partire dal primo modulo; ciò anche in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive. La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione. Il quadro VB, che si utilizzava per indicare gli estremi identificavi dei rapporti finanziari al fine di beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni, è stato eliminato.
L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto Iva 26 PR/2024 (composto dei quadri VS, VV, VW, VY e VZ) per indicare i dati relativi alla liquidazione dell’Iva di gruppo.
I contribuenti con contabilità separate (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO, la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL devono essere compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.
Dalla dichiarazione Iva 2024 devono risultare i dati indicati nella tabella che segue.
Il Modello Iva Base 2024 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche. Le modalità ed i termini per la presentazione del modello Iva Base 2024 sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2024.
2. Novità del modello Iva 2024
Le novità della dichiarazione Iva 2024 sono illustrate di seguito.
3. Informazioni sull’attività – Quadro VA
Nella sezione 2 («Dati riepilogativi relativi a tutte le attività») del quadro VA non è più presente il rigo VA16, che era riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
4. Estremi identificativi dei rapporti finanziari – Quadro VB
Nel modello Iva 2024 non è più presente il quadro VB, che era stato previsto per permettere di indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendevano avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del Dl 13 agosto 2011, n. 138. Ciò poiché, in attuazione delle previsioni contenute nella Riforma fiscale, con l’emanazione del Dlgs 1/2024 «Decreto Semplificazioni adempimenti tributari» (articolo 15, comma 2) è stato soppresso l’adempimento previsto dal citato articolo 2, comma 36-vicies ter.
5. Operazioni attive e determinazione del volume d’affari– Quadro VE
Nella sezione 1 – Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) – del quadro VE, è presente, al rigo VE4, una nuova percentuale di compensazione. La sezione 1 è riservata ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organi-smi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell’articolo 34, comma 7, con l’applicazione delle percentuali forfetarie di compensazione, e agli agricoltori esonerati di cui all’articolo 34, comma 6 (ossia che nell’anno precedente non hanno superato il limite di volume d’affari di 7mila euro), che riscontrano, alla fine dell’anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, Parte Prima, allegata al Dpr 633/1972.
Nel rigo VE4 vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, riservata alle ces-sioni di bovini. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.
È stato, invece, eliminato il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
6. Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione – Quadro VF
Nella sezione 1 – Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni – del quadro VF, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In questo rigo si indicano le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Inoltre è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
Nella sezione 3-A – Operazioni esenti –, nel rigo VF34, è stato eliminato il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge 178/2020.
Nella sezione 3-B – Imprese agricole –, è stata aggiunta la nuova percentuale di compensazione del 7% nel rigo VF42 ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 9,5%.
Nel quadro VF, al rigo VF34, è stato eliminato il campo 9, riservato alle operazioni esenti connesse con l’emergenza da Covid-19 ai sensi dell’articolo 1, commi 452 e 453 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.
7. Liquidazione dell’imposta annuale – Quadro VL
Nel nuovo campo 3 del rigo VL8 va indicata l’eccedenza del credito Iva risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall’ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata.
8. Opzioni – Quadro VO
Nella sezione 3 – Opzioni e revoche agli effetti sia dell’Iva che delle imposte sui redditi – nel rigo VO36, riser-vato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.
9. Termini e modalità di presentazione
La dichiarazione Iva 2024 dev’essere presentata on line nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024, solo in forma autonoma. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria sono valide, salvo l’applicazione delle relative sanzioni. Invece, quelle presentate con ritardo oltre i 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta eventualmente dovuta. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente, tramite un intermediario abilitato, altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni) o società appartenenti al gruppo.
10. Pagamento del saldo Iva relativo al 2023 e nuova rateizzazione
Il saldo risultante dal modello Iva 2024 dev’essere versato entro il 18 marzo 2024 (poiché il 16 cade di sabato); è possibile differire il pagamento dell’Iva alla scadenza per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con applicazione della maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo; il versamento del saldo Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici va effettuato entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del saldo Ires e Irap da parte di società di capitali dev’essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Inoltre, è possibile differire il pagamento di 30 giorni (quindi, in generale, entro il 30 luglio, in caso di esercizi solari) con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, il pagamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva 2024 potrà slittare alla scadenza del 30 giugno 2024, con lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2024.
Versamento del saldo Iva 2023
Il saldo Iva relativo al 2023 va versato utilizzando il modello F24 telematico, direttamente o tramite un intermediario;
- nella sezione «Erario» del modello F24 si indica il codice tributo 6099. Questo codice si utilizza anche qualora dalla dichiarazione Iva 2024 scaturisca un saldo Iva a credito; in tal caso va compilata la colonna «importi a credito», che il contribuente intende utilizzare in compensazione con altri debiti tributari/contributivi;
- nello spazio «anno di riferimento» si riporta 2023;
- la colonna «rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento» dev’essere compilata indicando il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate prescelte, e nella colonna «importi a debito versati» va riportato l’importo dell’Iva a debito
Il saldo a debito risulta dal rigo VL38, da riportare, se superiore a 10 euro nel rigo VX1, mentre l’eventuale Iva a credito totale risulta dal rigo VL39.
I contribuenti titolari di un conto corrente presso le banche che hanno stipulato la convenzione con le Entrate possono pagare anche con l’F24 on line utilizzando il proprio codice Pin e addebitando il saldo sul conto corrente. Il saldo può essere pagato anche tramite il servizio F24 cumulativo, riservato agli intermediari che hanno sottoscritto la convenzione per effettuare direttamente i versamenti telematici con addebito sul conto corrente dei propri clienti. Inoltre, gli intermediari abilitati a Entratel possono ricevere dai contribuenti le somme necessarie per il pagamento on line ed eseguire i versamenti in nome e per conto dei clienti con addebito sul proprio conto corrente, anziché su quello del cliente.
Rateizzazione – Novità della Riforma fiscale
I contribuenti che presentano la dichiarazione Iva 2024 possono versare il saldo Iva con rate di uguale importo: la prima rata dev’essere pagata entro il 18 marzo 2024, mentre le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, ecc. Gli interessi per la rateazione si indicano separatamente nel modello F24 con il relativo codice tributo 1668.
Con l’approvazione del Dlgs 1/2024 («Decreto Semplificazioni adempimenti tributari»), in attuazione della Riforma fiscale, sono state apportate modifiche all’articolo 20 del Dlgs 241/1997, a seguito delle quali il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Pertanto, di fatto, la nuova disposizione permette al contribuente di poter rateizzare il saldo Iva in un numero massimo di 10 rate, anziché 9 come in precedenza. Tale disposizione si applica a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre, con le modifiche introdotte dall’articolo 8 del Dlgs 1/2024:
- non è più necessario manifestare in sede di dichiarazione periodica la scelta per il versamento rateale relativamente a saldo e acconti, che pertanto può avvenire per comportamenti concludenti;
- il termine di pagamento rateale è fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti, quindi non più solo per i soggetti titolari di partita Iva, ma anche per tutte le altre categorie di contribuenti, per i quali il termine era la fine del mese
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale va versata se superiore a 10,33 euro (10 euro per effetto de-gli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), pertanto a partire da 11 euro. Per il rimborso del credito Iva relativo al 2024 dev’essere compilato il quadro VX. I contribuenti che hanno applicato gli Isa beneficiano dell’esonero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a 50mila euro annui.
Per i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile, dalla dichiarazione annuale non emerge alcun pagamento. L’eventuale debito, infatti, è stato già pagato con i versamenti periodici, tranne nelle ipotesi in cui dev’essere effettuato il conguaglio in dichiarazione annuale, come, ad esempio, per la rettifica della detrazione e la modifica della percentuale di pro-rata di detraibilità. I contribuenti trimestrali ordinari devono comprendere nel pagamento del saldo annuale da effettuare entro il 18 marzo 2024 anche l’Iva dovuta per il quarto trimestre 2024, che non viene versata separatamente, ma con la dichiarazione annuale. In questo caso, all’importo dovuto vanno sommati gli interessi e sottratto l’acconto Iva il cui termine di versamento era il 27 dicembre 2023.


