Dichiarazione Iva, integrativa a favore entro il 29 luglio per rimediare all’invio senza visto
Per rilasciare il visto di conformità, necessario per compensare in F24 l’Iva a credito del 2018, per importi superiori a 5mila euro annui, il professionista, solitamente, deve verificare tutte le fatture con un Iva detraibile superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta nell’anno (circolare 57/E/2009). Deve anche verificare l’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione, tramite il controllo dell’esposizione dello stesso nella dichiarazione presentata.
I principali controlli sono stati previsti dalla circolare 57/E/2009 e dalla check-list predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il 13 gennaio 2010. Nel caso trattato il credito Iva annuale compensabile non è maggiore rispetto al volume d’affari, quindi, non devono essere controllate tutte le fatture di acquisto, ma vanno verificate solo quelle che hanno un’imposta superiore a 10.179 euro, pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta nel 2018 (10% di 101.790 euro), riportata nel rigo VF71.
L’integrativa
Questi controlli vanno effettuati anche se il visto di conformità viene inserito in un’integrativa a favore, inviata per «correggere», una dichiarazione precedente inviata senza visto.
Dal 24 ottobre 2016, possono essere inviate le dichiarazioni Iva integrative a favore entro il «31 dicembre del quinto anno» (quarto anno per i periodi fino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (pari al termine stabilito per l’accertamento, in base all’articolo 57 del Dpr 633/1972), quindi, anche oltre il termine per l’invio del modello relativo all’anno successivo.
Senza questa nuova regola, entro il 30 aprile 2019, scadenza dell’invio del modello Iva 2019, relativo al 2018, si sarebbe potuto presentare solo l’integrativa a favore per il 2017 (oltre che la correttiva nei termini per rettificare il modello relativo al 2018 già presentato). Con le nuove regole, invece, l’integrativa Iva 2018, relativa al 2017, a favore, può essere presentata entro il 31 dicembre 2023. Va ricordato che l’aumento da 5 a 6 anni del periodo per l’accertamento, a cui è collegato il periodo potenziale di invio delle integrative, ha effetto solo per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Quindi, se ci si è dimenticati di detrarre un importo di Iva, si può correggere il modello Iva 2015 (relativo al 2014) entro la fine del 2019, il modello Iva 2016 (relativo al 2015) entro la fine del 2020 e il modello Iva 2017 (relativo al 2016) entro la fine del 2022.
Per le dichiarazioni dei redditi e per l’Irap (e non per l’Iva), è previsto l’invio di una particolare integrativa a favore «entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione», per revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.
Per l’Iva, invece, se il contribuente ha presentato il modello annuale Iva 2019 senza visto di conformità (intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite dei 5mila euro), può modificare la propria scelta, presentando la correttiva nei termini, entro il 30 aprile 2019, senza applicazione di sanzioni, ovvero l’integrativa a favore, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, quindi, entro il 29 luglio 2019 (articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, circolare 1/E/2010, paragrafo 2.1). Può anche modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso, presentando un’integrativa, sempre entro i 90 giorni successivi al 30 aprile 2019. Se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (ad esempio, se si passa da una richiesta di rimborso di 30mila euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità ovvero la sottoscrizione alternativa. Se, invece, non viene modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni (circolare 32/E/2014, paragrafo 2.2.1).
La dichiarazione integrativa a favore non è soggetta ad alcuna sanzione (risposta delle Entrate alla stampa specializzata il 24 gennaio 2018).