Adempimenti

Dichiarazione Iva al traguardo entro lunedì, per la tardiva c’è tempo fino al 30 luglio

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi


Lunedì 30 aprile scadono i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva, modificati dal Dl 193/2016 a seguito dell’introduzione dello spesometro trimestrale e delle comunicazioni periodiche dei dati delle liquidazioni Iva (Lipe). La nuova data prevista dal Legislatore modifica anche le scadenze per la presentazione delle integrative e delle tardive; per quanto riguarda la prima tipologia, infatti, il nuovo termine implica più tempo per fruire delle riduzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso. Si consideri, ad esempio, che qualora si volesse integrare la dichiarazione Iva 2017 si potrà beneficiare della riduzione ad 1/8 della sanzione se il modello viene corretto entro il 30 aprile 2018 e lo stesso può dirsi per le integrative degli anni precedenti. Qualora si dovesse “saltare” la nuova scadenza, i contribuenti avranno tempo fino al 29 luglio 2018 – cioè entro 90 giorni - per presentare la dichiarazione affinché la stessa sia considerata valida (quindi successivamente integrabile) e non omessa, ma cadendo di domenica, il termine slitta al prossimo 30 luglio. In precedenza, il 90esimo giorno era anticipato al 29 o 30 maggio, considerato che la scadenza del modello Iva era fissata all’ultima giornata del mese di febbraio.

In tema di versamenti, invece, si ricorda che il saldo Iva doveva essere versato entro lo scorso 16 marzo, con la possibilità di rateizzare il debito in rate mensili di pari importo da corrispondere entro il 16 del mese successivo, applicando sulle rate successive alla prima un tasso di interesse mensile pari allo 0,33 per cento. È, inoltre, consentito differire il pagamento del saldo Iva al termine previsto per le imposte dirette fissato, per le persone fisiche e le società di persone al 30 giugno, che cadendo di sabato, è posticipato al 2 luglio 2018. Se si opta per la dilazione, occorre maggiorare gli importi dovuti dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. La stessa scadenza è prevista anche per le società di capitali a prescindere che l’esercizio sociale coincida o meno con l’anno solare (risoluzione 73/E/2017), venendosi a creare, per i soggetti con esercizio a cavallo, un disallineamento dei termini di versamento delle imposte dirette e dell’Iva. Anche optando per il differimento al 30 giugno, comunque, i contribuenti potranno beneficiare della rateizzazione degli importi dovuti, aggiungendo un’ulteriore quota di interessi pari allo 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Allo stesso modo, i debitori d’imposta potranno ulteriormente differire al 30 luglio 2018 il versamento del saldo Iva maggiorando la somma che si sarebbe dovuta versare al 30 giugno (già comprensiva di interessi) dello 0,40 per cento.

Infine, si precisa che, a prescindere dalla data scelta per i versamenti, l’ultima rata si deve comunque versare entro il 16 novembre 2018 e gli interessi non devono essere calcolati sull’intero importo risultante a debito, ma solo sull’imposta che non è stata compensata con eventuali crediti utilizzabili già a partire dallo scorso 1° gennaio.

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