Dichiarazione di successione con legato pecuniario
Secondo le Entrate l’importo non deve essere indicato tra le passività
Se il defunto lascia in eredità strumenti finanziari che devono essere venduti al fine di ricavare il denaro occorrente per attribuirlo ai legatari designati nel testamento, nella dichiarazione di successione vanno indicati sia il valore dei titoli esistenti nell’asse sia il valore dei legati che l’erede onerato dovrà pagare una volta ricavato il denaro occorrente e il valore pari a quello dei legati «non deve essere indicato tra le passività».
Così afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 577 del 3 settembre 2021, con la quale però non si può concordare in quanto, così facendo, ne esce un ingiustificato aumento dell’imponibile da sottoporre a imposta di successione.
Quando un testatore dispone di denaro da prendersi dal suo patrimonio, ma non esistente nell’asse relitto, tecnicamente si ha una fattispecie in cui si sommano il legato di «cosa generica» (tale è il legato di denaro) e il legato di «cosa non esistente nell’asse»: in base agli articoli 653 e 654 del Codice civile, quest’ultima disposizione non vale se la cosa non è presente nell’ambito del patrimonio relitto, a meno che non si tratti di una cosa generica quale è, appunto, il denaro (caso nel quale il legato è valido). In Cassazione questi concetti sono stati chiariti con le decisioni 7082/1995 e 15661/2020.
Dal punto di vista fiscale, il legatario deve essere tassato per l’attribuzione che riceve (articolo 5, comma 1, e articolo 36, comma 5, del Dlgs 346/1990, il Tusd, Testo unico dell’imposta di successione e donazione) e, a sua volta, l’erede onerato del legato calcola il suo imponibile sottraendo, dalla attribuzione ricevuta, il valore del legato che deve pagare (articolo 8, comma 3, Tusd). Allora, non è plausibile che nella dichiarazione di successione non possa essere rappresentato l’abbattimento del valore che subisce l’attribuzione a favore dell’erede onerato dal legato in misura pari al valore del legato. Quindi, la procedura plausibile pare essere quella di indicare:
• nell’attivo, il valore lordo dell’attribuzione a favore dell’erede onerato e il valore dei singoli legati;
• nel quadro ED («Passività e altri oneri») il valore dei legati con il codice «11» rubricato «Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria», in modo da abbattere l’imponibile dell’onerato.
È ben vero che, nelle istruzioni alla dichiarazione di successione questo codice 11 viene dichiarato inutilizzabile per il legato di cosa genericamente determinata. Ma non se ne vede il perché, in quanto in ogni caso di legato obbligatorio (e cioè di disposizione testamentaria dalla quale si origina un obbligo del soggetto onerato e un corrispondente credito del beneficiario) si ha una diminuzione del valore ricevuto dall’onerato: sotto questo profilo, il caso del legato di cosa generica non è diverso dal legato alternativo, dal legato di cosa altrui, dal legato di cosa dell’onerato o di un terzo e insomma da qualsiasi altro legato obbligatorio.