Controlli e liti

Dichiarazioni e false fatture: prescrizione oltre 13 anni

Termini ancora più lunghi con l’inasprimento delle pene in atto dal 2019

di Antonio Iorio

L’introduzione della cessazione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado da parte della legge 134/2021 e la sua applicazione ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 e non dal 19 ottobre 2021 comporta per i reati tributari una (involontaria) coincidenza sull’aggravamento del generale regime di questi delitti a partire dal 2020. E infatti per le violazioni commesse dal 25 dicembre 2019, il Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, aveva già particolarmente inasprito il regime penale tributario.

Basti pensare che per la dichiarazione fraudolenta con false fatture e per l’emissione di questi documenti (per imponibili superiori a 100mila euro) la reclusione è stata portata da un minimo di quattro a un massimo di otto anni di reclusione, mentre in precedenza era da 18 mesi a sei anni, o, ancora, per molti reati tributari è stata introdotta la responsabilità dell’ente in base al Dlgs 231/2001 e la confisca per sproporzione (al pari della criminalità organizzata). Queste severe previsioni sono applicabili alle dichiarazioni presentate nel corso del 2020 (relative al 2019).

Peraltro, l’incremento delle pene di alcuni reati ha anche comportato (sempre per gli illeciti commessi dal 25 dicembre 2019) un aumento dei termini prescrizionali il cui calcolo viene eseguito apportando degli incrementi alla pena massima.

Così, ad esempio, la dichiarazione con false fatture, la cui pena massima è stata portata a otto anni, ha termini prescrizionali pari a dieci anni e otto mesi (pena massima di otto anni + un terzo previsto per alcuni reati tributari). In caso di interruzione (ad esempio notifica Pvc o atto impositivo) tale termine (dieci anni e otto mesi) deve essere ulteriormente incrementato di un quarto giungendo così a 13 anni e quattro mesi.

L’entrata in vigore dal 19 ottobre 2021 della legge di riforma del processo penale avendo tra l’altro abrogato la precedente causa di sospensione del corso della prescrizione prevista dalla cosiddetta «riforma Bonafede» avrebbe comportato che i termini prescrizionali dei reati tributari decorressero fino alla sentenza definitiva di condanna. Secondo, invece, l’interpretazione del Massimario la cessazione della prescrizione troverebbe applicazione non già ai reati commessi dall’entrata in vigore della legge 134/2021 (19 ottobre 2021) ma dal 1° gennaio 2020 in quanto si porrebbe in continuità normativa con l’abrogata causa di sospensione già vigente.

Ciò comporterà che per tutti i reati tributari commessi nel 2020 (tra cui gli illeciti relativi alle dichiarazioni dell’anno 2019) i lunghi termini prescrizionali dovranno consumarsi entro la pronuncia della sentenza di primo grado.

Ad esempio, la dichiarazione Ires fraudolenta presentata il 30 novembre 2020 si prescriverà in presenza di Pvc o accertamento se, entro marzo 2034 (13 anni e quattro mesi dalla consumazione), non giunga la pronuncia della sentenza di primo grado e non la sentenza definitiva.

Da notare che la nuova improcedibilità in presenza di appello o ricorso per Cassazione con durata superiore a un certo periodo decorre a partire dal deposito della sentenza e quindi la durata del giudizio di primo grado è ininfluente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©