Difesa in Ctp, derogabili i parametri dei compensi professionali
Il giudice di merito ha sempre la facoltà di liquidare a favore del commercialista che ha assistito e difeso il contribuente in contenzioso tributario un compenso superiore rispetto a quello stabilito dai parametri ministeriali, non essendo in alcun modo vincolanti. Sono le principali conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 15315 depositata ieri.
La pronuncia trae origine da un contenzioso in materia di Ici sorto tra un contribuente e un Comune. In particolare, a seguito dell'impugnazione di un avviso di accertamento Ici annullato dalla Ctp, il Comune proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile dalla Ctr Calabria con contestuale condanna alla refusione delle spese in favore del dottore commercialista che aveva difeso il contribuente in misura superiore rispetto ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012. Pertanto, il Comune proponeva ricorso per Cassazione, invocando peraltro l'inderogabilità delle tariffe professionali. Va ricordato che, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, il decreto del ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (in vigore dal 23 agosto 2012) ha fissato i parametri in base ai quali vanno commisurati i compensi dei professionisti. In particolare, con tale provvedimento sono stati fissati anche i compensi spettanti al professionista per l'attività di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria in sede contenziosa, che possono oscillare dall'1 al 5% del valore della pratica.
Nel respingere il ricorso e confermare la condanna alle spese così come fissata dal collegio regionale di merito, la Cassazione ha statuito innanzitutto che, per la determinazione dei compensi da liquidare in favore del dottore commercialista che ha prestato assistenza tecnica al contribuente, trovano applicazione i parametri indicati alla tabella C 10.2 del citato Dm 140/2012. Tuttavia, come stabilito dal medesimo provvedimento, in nessun caso i parametri, sia minimi che massimi, sono vincolanti in sede di liquidazione del compenso. Pertanto, quando lo ritiene opportuno, il Giudice di merito ha sempre la facoltà di distaccarsi discrezionalmente dai predetti valori, stabilendo la liquidazione di compensi più alti (o più bassi).