Controlli e liti

Difficile fissare il premio alla definizione

Più chiarezza e oggettività per la non punibilità del reato ma, senza l’elenco delle circostanze che escludono la sopravvenuta impossibilità, gli inquirenti sarebbero chiamati ad approfonditi accertamenti

di Antonio Iorio

Nel comparto “punitivo” il Ddl delega fiscale mira a realizzare una mitigazione delle sanzioni tributarie e una maggiore armonizzazione con quelle penali. Tuttavia, i criteri direttivi, cui dovrà attenersi il legislatore delegato, non sono molto circoscritti, con la conseguenza che non risulta agevole individuare concretamente le potenziali modifiche al vigente regime sanzionatorio tributario e penale tributario.

Appare invece chiara le volontà - già emersa nelle modifiche intervenute in materia negli ultimi anni - di “asservire” l’ordinamento penale (tributario) alle ragioni dell’erario, con la conseguenza che una revisione dell’ordinamento tributario, per essere efficace, debba comportare anche modifiche al regime penale.

Non è un caso, infatti, che il Ddl, dichiaratamente di riforma del sistema tributario, preveda varie modifiche anche alla vigente disciplina dei reati tributari.

Secondo un comune criterio ispiratore - che caratterizza da circa un decennio questi interventi normativi- la sanzione penale, in buona sostanza, non ha più la funzione propria di censurare un grave comportamento lesivo dell’interesse pubblico, rispetto alla corretta percezione delle entrate tributarie, e in quanto tale ritenuto riprovevole dalla collettività, ma rappresenta uno stimolo ed uno strumento per invogliare il contribuente all’esecuzione (postuma) dell’adempimento fiscale.

Basti pensare che la riforma dei reati tributari del 2000 aveva, al contrario, scientemente evitato la previsione di cause di non punibilità degli illeciti penali in presenza del pagamento del debito tributario (e quindi non subordinando la sanzione penale all’effettuazione successiva dell’adempimento fiscale), perché avrebbe consentito «ai contribuenti di “monetizzare” il rischio della responsabilità penale, barattando, sulla base di un freddo calcolo, la certezza del vantaggio presente con l’eventualità di un risarcimento futuro privo di stigma criminale».

Tra le misure, certamente più attese in materia vi è l’attribuzione di specifico rilievo, alla sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente nelle ipotesi di reati di omesso versamento (ritenute e Iva).

In sostanza, la valutazione oggi demandata all’apprezzamento del giudice circa l’individuazione di cause non imputabili al contribuente (forza maggiore, stato di necessità, eccetera) che ha determinato l’omissione penalmente rilevante, verrebbe in qualche modo “codificata” con la specifica previsione di tali cause.

È evidente che una simile specificazione, se, per un verso, conferirebbe maggiore chiarezza e oggettività ai casi di non punibilità del reato, dall’altro, non potendosi elencare anche le circostanze che escluderebbero tale sopravvenuta impossibilità, imporrebbero approfonditi accertamenti in capo agli inquirenti.

In difetto, la ricorrenza della prevista ipotesi di impossibilità sarebbe sufficiente per la non punibilità anche nei casi in cui invece, l’interessato, per altre ragioni non meriterebbe un simile beneficio penale.

Il legislatore delegato dovrebbe poi attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto. Si tratta, anche in questo caso, di un compito molto delicato non fosse altro perché, da un lato, verrebbe meno, per queste ipotesi, l’autonomia del giudice penale (doppio binario) e, dall’altro, si rischiano di introdurre ostacoli al raggiungimento di tali accordi ai fini tributari. In sostanza, se non ben ponderata, la nuova norma potrebbe scoraggiare i contribuenti a raggiungere definizioni (si pensi a tutti i casi in cui a seguito dell’accordo venga confermata la rilevanza penale del fatto). D’altra parte, gli uffici, consapevoli della rilevanza in sede penale della definizione, potrebbero condizionare i termini dell’accordo ritenendo tale circostanza di per sé satisfattiva per il contribuente senza valutare altri abbattimenti della pretesa erariale.

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