Controlli e liti

Dilazioni in corso, sospesi i termini ma non per tutti

di Luigi Lovecchio

Se ci sono dilazioni in corso, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza da gennaio a luglio, per le partite incluse nella domanda di definizione agevolata.

Vale evidenziare che non si tratta di una sospensione generalizzata dei pagamenti poiché essa riguarda unicamente i debiti per i quali si chiede la rottamazione. Con il pagamento della prima o unica rata, in scadenza a luglio, la dilazione si considera revocata ope legis. In realtà, poiché c’è tempo sino a marzo per decidere se aderire o meno alla procedura in esame, si potrebbe anche sfruttare il limite di tolleranza previsto dalla legge per sospendere in ogni caso i pagamenti dei primi mesi dell’anno. Per le dilazioni concesse prima del 22 ottobre 2015, infatti, si può omettere di pagare sino a otto rate complessive, che diventano cinque per quelle accordate da tale data, senza perdere il beneficio del termine. D’altro canto, le somme che si pagano prima della definizione non sono interamente recuperabili dall’importo da versare ai fini della sanatoria. Gli importi pagati a titolo di sanzioni e interessi di mora restano infatti a carico definitivo del debitore che non può scomputarli dal quantum del condono. Per questo motivo, in attesa di decidere cosa fare, potrebbe essere conveniente interrompere comunque i pagamenti del primo trimestre di quest’anno, sfruttando la suddetta soglia di tolleranza.

Se si decide di aderire alla sanatoria e la rateazione era in essere al 24 ottobre 2016, bisogna invece pagare sempre tutte le rate scadute al 31 dicembre scorso, secondo il parere di Equitalia. In realtà, la norma di legge si limita a stabilire che bisogna versare le quote in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Tuttavia, se si hanno morosità precedenti, a parere della società di riscossione occorre fare i conti con i criteri di imputazione di cui all’articolo 31, Dpr 602/73 . A mente di tale articolo, i pagamenti effettuati sono imputati prioritariamente alle quote pregresse. Questo comporta, con ogni evidenza, che per rispettare la condizione di legge in esame bisogna pagare tutto il debito scaduto precedente. Equitalia ha tuttavia confermato che per adempiere alla suddetta condizione c’è tempo sino al 31 marzo prossimo, scadenza di presentazione della domanda. Agli importi devono essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora, maturati e maturandi.

Va altresì ricordato che se la definizione non si perfeziona, a causa ad esempio del ritardo nel pagamento delle somme dovute, il debito residuo non può più essere rateizzato. Questo significa che prima di decidere di avvalersi della sanatoria è bene avere la ragionevole certezza di poter far fronte agli importi da pagare, nei termini tassativi stabiliti dalla legge. In caso contrario, sarà meglio conservare la dilazione pregressa. Alla suddetta regola è stata posta un’eccezione. Si tratta dell’ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda, sono decorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento. In questa eventualità, infatti, il debitore non ha mai avuto neppure la possibilità di proporre una domanda di dilazione. Ne consegue che, in tal caso, se anche la definizione decade il soggetto interessato potrà chiedere per la prima volta di rateizzare le somme originariamente dovute.

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