Controlli e liti

Direzioni regionali con potere di verifica solo sui «big player»

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di Rosanna Acierno

È illegittimo in quanto viziato da incompetenza l’avviso basato su accessi, ispezioni e verifiche effettuati da funzionari della direzione regionale delle Entrate, qualora il contribuente non sia un «grande contribuente». Le direzioni regionali, infatti, possono esercitare questo potere solo nei confronti dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro. A ricordarlo è la Ctp Pescara 364/2/2019 (presidente Perla, relatore Papa).

La pronuncia trae origine da un avviso notificato a una associazione sportiva dilettantistica dalla direzione provinciale di Pescara (ufficio territorialmente compente in base al domicilio fiscale del contribuente) sulla base di un Pvc emanato dalla direzione regionale delle Entrate del Friuli Venezia Giulia su delega della direzione regionale dell’Abruzzo.

Impugnato l'atto impositivo dinanzi alla Ctp di Pescara, l’associazione sportiva – a mezzo della difesa – ne eccepiva l’illegittimità, tra l'altro, per incompetenza della direzione regionale a svolgere l’attività di verifica, non trattandosi di un contribuente di grandi dimensioni.

Nell’accogliere il ricorso, la Ctp ha innanzitutto precisato che in base all’articolo 14 della Costituzione gli accertamenti fiscali devono essere disciplinati da leggi speciali e che, conseguentemente, gli uffici preposti alle verifiche devono trarre tale potere da specifiche norme di legge. Secondo i giudici di Pescara, quindi, l’atto basato su di un Pvc rilasciato dalla direzione regionale è illegittimo per mancanza del potere eseguire le verifiche fiscali (abrogazione dell’articolo 62-sexies, comma 2 del Dl 331/93 ad opera dell’articolo 23 del Dlgs 300/99).

La potestà di accertamento delle direzioni regionali potrebbe essere rinvenuta nell’articolo 4 del regolamento dell’agenzia delle Entrate (adottato con delibera del comitato direttivo del del 30 novembre 2000), ma la suddetta potestà è limitata ai soli casi dei contribuenti di “grandi dimensioni” cioè con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 100milioni di euro (articolo 27, Dl 185/2008). Di conseguenza, visto che l’associazione sportiva ricorrente certamente non rientra nel novero, l’avviso come atto successivo a un Pvc illegittimo risulta anch’esso illegittimo e, come tale, deve essere annullato.

La questione relativa alla competenza per le verifiche fiscali delle direzioni regionali appare ancora controversa. A fronte di pronunce che confermano, come la sentenza della Ctp Pescara, l’illegittimità dell’atto impositivo che derivi da verifiche svolte dalla nei confronti di contribuenti non di grandi dimensioni (tra le altre, Ctp Bari sentenze 12/2008 e 132/2009), altre invece si sono espresse in senso contrario, richiamando l’articolo 4, comma 3 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia, secondo cui la Dre può svolgere attività operative di particolare rilievo nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (Ctp Roma 175/2009).

Ctp Pescara 364/2/2019

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