Controlli e liti

Dirigenti holding industriali con addizionale sui bonus

La Suprema Corte ribalta le precedenti pronunce su bonus e stock option

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di Alessandro Germani

Con la sentenza n. 16875 pubblicata il 13 giugno la Cassazione ribalta precedenti pronunce e afferma, dando ragione all’agenzia delle Entrate, che l’addizionale del 10% su bonus e stock option di dirigenti e amministratori del settore finanziario è dovuta anche per le holding industriali, secondo un’accezione di settore finanziario che risulta essere assai ampia. E che nella ricostruzione dei giudici di legittimità si lega a una serie di motivazioni socio-economiche della crisi finanziaria del 2007-2009 e deve essere quindi ampia in quanto avente ragioni sistemiche. Di qui l’inasprimento fiscale che colpisce anche le holding, che letteralmente non rientrerebbero nel comparto finanziario.

Una nota società e il proprio amministratore avevano richiesto a rimborso le somme rivenienti dall’applicazione della ritenuta ex articolo 33 del Dl 78/2010, che prevede l’applicazione di un’addizionale del 10% sui compensi variabili (bonus e stock options) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione spettante a dirigenti o a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tipicamente amministratori) del settore finanziario. I contribuenti avevano vinto sia in primo che in secondo grado.

Ricorre l’agenzia delle Entrate e la Cassazione ribalta l’esito. Viene ricordato in primis che la norma ha passato il vaglio della Corte costituzionale, che l’ha dichiarata legittima con la sentenza n. 201 del 17 luglio 2014. La Cassazione dà conto del fatto che il requisito soggettivo della norma non risulta chiaro. Essa nasce in un contesto, quello della crisi dei subprime, caratterizzato da un eccessivo ricorso alla leva finanziaria e alla cartolarizzazione, con giudizi di rating delle emissioni di titoli che poi si rivelarono inadeguati. La crisi finanziaria poi passò ad aggredire l’economia reale. Il G20 ne prese quindi atto allo scopo di riformare le componenti retributive variabili per sostenere la stabilità finanziaria.

Qui si innesta la norma nazionale (articolo 33 del Dl 78/2010) che parla di settore finanziario senza fare riferimento al Testo unico bancario o alla definizione di intermediari finanziari. Secondo la Cassazione se il legislatore avesse voluto riferirsi al solo settore finanziario avrebbe fatto riferimento all’articolo 106 del Tub. Ma il fatto di riferirsi al G20 e a settori «economici» dimostrerebbe l’ampiezza dell’intervento, che quindi andrebbe al di là del mero settore finanziario per ricomprendere anche le entità soggette a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico.

La Cassazione dà conto del fatto che ci sono state due pronunce (19 ottobre 2020 n. 22692 e 8 febbraio 2022 n. 3913) che hanno invero escluso l’applicazione alle holding industriali dell’addizionale, in quanto la norma non farebbe riferimento all’articolo 106 del Tub. In ogni caso nella pronuncia odierna la Corte ritiene di discostarsi da tale orientamento, proprio perché non vi è riferimento al predetto articolo 106 e perché non si vedrebbe il motivo per cui la norma debba applicarsi solo a coloro che operano presso il pubblico come intermediari finanziari. Motivo per cui gli effetti economici potenzialmente distorsivi causati da un eccesso di retribuzione variabile non riguarderebbero solo i dirigenti di banche e degli intermediari finanziari, ma anche quelli di grandi gruppi industriali e delle holding industriali e finanziarie. Ciò anche in considerazione del fatto che all’epoca dell’emanazione del Dl citato tra i soggetti operanti nel settore finanziario rientravano anche quelli dell’articolo 113 del Tub, quali le holding industriali e le società captive.

Per la Cassazione quindi la norma si applica a un settore finanziario che ricomprende anche soggetti non vigilati e che non operano presso il pubblico, quindi anche a dirigenti e amministratori delle holding industriali. Di qui la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di secondo grado.

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