Distribuzione utili, in Redditi le presunzioni di priorità
Distribuzione di utili e riserve al test delle presunzioni. Le società di capitali che hanno effettuato distribuzioni nel corso del 2017 devono considerare l’impatto delle regole contenute nell’articolo 47 del Tuir e nel Dm 26 maggio 2017, all’atto della compilazione del “prospetto del capitale” nel modello Redditi.
L’articolo 47, primo comma, del Tuir contiene una presunzione legale in base alla quale, a prescindere da quanto deliberato dall’assemblea, debbano considerarsi prioritariamente distribuiti gli utili di periodo e le riserve diverse da quelle di capitale. Finalità della presunzione - che si rende applicabile sia agli utili corrisposti a soci persone fisiche che a soggetti Ires – è quella evitare arbitraggi derivanti dal diverso regime fiscale previsto per le restituzioni di capitale (non soggette a tassazione) rispetto alle distribuzioni di utili (imponibili).
Diverse sono invece le finalità della presunzione contenuta nel Dm 26 maggio 2017 (e, in precedenza nel Dm 2 aprile 2008) secondo cui devono ritenersi prioritariamente distribuiti gli utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, in seconda battuta quelli maturati dal 2008 al 2016 e da ultimo gli utili maturati dal 2017 in poi.
Tale presunzione origina dalla riduzione delle aliquote Ires (dal 33% al 27,5% e poi al 24%), che hanno avuto quale effetto “indiretto” la rideterminazione delle percentuali di concorrenza dei dividendi al reddito Irpef dei soci “qualificati” (dal 40% al 49,72% e poi al 58,14%) al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione complessivo. La presunzione ha quindi natura di norma di favore volta a garantire al socio Irpef “qualificato” il regime fiscale spettante al momento della formazione dell’utile a prescindere dalla data di distribuzione dello stesso. La regola si applica in via transitoria anche nel nuovo sistema di tassazione dei dividendi (con la tassazione sostitutiva del 26% applicabile anche agli utili qualificati), con riferimento alle distribuzioni di utili prodotti fino al 2017 e deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
Considerate le finalità della presunzione, la stessa opera nei soli confronti dei soci persone fisiche “qualificati”, non avendo alcuna valenza per le distribuzioni operate a favore di soggetti Ires e/o soci esteri. Se normalmente per tali soggetti il periodo di formazione dell’utile è irrilevante, un discorso a parte potrebbe valere per gli utili distribuiti a società Ue non ammesse al regime madre-figlia, per le quali si rende applicabile la ritenuta ridotta del 1,2% prevista dall’articolo 27, comma 3-ter, del Dpr 600/73. Le Entrate, infatti, hanno ritenuto applicabile l’aliquota ridotta ai soli utili prodotti dal 2008 in poi (circolare n. 26 del 21 maggio 2009).
Quando non opera la presunzione sulla stratificazione degli utili, la società distributrice può determinare, in linea di principio, l’ordine temporale di utilizzo delle riserve disponibili, che potrebbe quindi essere diverso a seconda della “natura” del percettore (socio qualificato o meno).
A tal fine la società erogante dovrebbe predisporre una sorta di “inventario analitico” delle diverse categorie di riserve disponibili attribuibili a ciascun socio, da riconciliare con quanto indicato “per masse” nell’apposita sezione del prospetto del capitale (righi RS 135 e 136), dove occorrerà dare evidenza delle riserve composte con utili maturati ante 2007 e di quelle composte con utili maturati dal 2008 al 2016.
Ad esempio, in sede di assegnazione, la società erogante potrebbe decidere di drenare dalle riserve ante 2007 la sola quota imputabile ai soci persone fisiche “qualificati”e di assegnare prioritariamente alle altre categorie di soci riserve formatesi dal 2008 o, alternativamente, di assorbire fino a capienza le riserve ante 2007 senza alcuna distinzione tra le categorie di soci. Tale ultima soluzione, peraltro, è sostanzialmente obbligata in presenza di una pluralità di azionisti.