Dividendi black list, cambia la verifica della tassazione
Sono considerati Paesi a fiscalità privilegiata quelli con tassazione effettiva o nominale inferiore al 50 per cento di quello italiano a seconda che si tratti, rispettivamente, di società controllate o meno.
Il Dlgs 142/2018 ha introdotto una nuova nozione di regimi fiscali privilegiati delle società partecipate estere ai fini della tassazione dei dividendi. A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la percezione di dividendi provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata segue un nuovo criterio di qualificazione.
Con l'introduzione del nuovo articolo 47-bis del Dpr 917/1986, si considerano residenti in paradisi fiscali le società partecipate: (i) il cui livello di tassazione effettiva è inferiore al 50 per cento di quello italiano, per le partecipazioni di controllo, (ii) il cui livello di tassazione nominale è inferiore al 50 per cento di quello italiano, per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo.
Al ricorrere dei suddetti requisiti, i dividendi provenienti dalle partecipate concorrono integralmente alla formazione del reddito dei soci persone fisiche ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, del Dpr 917/1986. L'integrale imponibilità, tuttavia, non si applica nei casi in cui: tali dividendi siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni Cfc di cui all'articolo 167 del Dpr 917/1986, ovvero sia stata data dimostrazione, ai sensi dell'articolo 167, quinto comma, lettera b, sempre del Dpr 917/1986, che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
Sempre in materia di dividendi «black list», è stato modificato il regime di tassazione degli utili pregressi provenienti da società partecipate che, nel periodo d'imposta di maturazione degli stessi, non erano considerate residenti o localizzate in paradisi fiscali ma che lo sono diventate successivamente, sulla base dei criteri introdotti dall'articolo 47-bis del Dpr 917/1986, al momento della distribuzione.
Sul punto, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E/2016, aveva chiarito che, ai fini dell'individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata rilevanti per il regime di tassazione dei dividendi, occorre fare riferimento ai criteri previsti dalla normativa vigente al momento della distribuzione dell'utile.
Conseguentemente, a parere dell'agenzia delle Entrate, se l'utile è percepito quando la società partecipata è da considerarsi residente in un Paese a fiscalità privilegiata, i dividendi concorrono interamente alla formazione della base imponibile. L'articolo 1, comma 1007, della legge 205/2017, superando la soluzione interpretativa proposta dall'agenzia delle Entrate, ha previsto un criterio diverso.
In particolare, il legislatore ha sancito che, ai fini dell'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti per il regime di tassazione dei dividendi, occorre fare riferimento ai criteri previsti dalla normativa italiana vigente al momento di maturazione dell'utile.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco